Skip to main content

NATURA GIURIDICA, FUNZIONE ED EFFETTI

Introduzione

La novazione rappresenta un istituto del diritto delle obbligazioni, la cui funzione è quella di estinguere un’obbligazione preesistente, contestualmente sostituendola con una nuova.

Si tratta, dunque, di una modalità di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, e precisamente di un modus non satisfactivus solvendi obligationem, in quanto il debito non viene adempiuto (e dunque l’interesse del creditore non viene soddisfatto), ma trasformato.

L’interesse teorico e pratico della novazione è considerevole. Sul piano sistematico, essa consente di intervenire su un rapporto obbligatorio ormai insoddisfacente, inadeguato o contestato, per rifondarlo secondo nuovi assetti, dando vita a un rapporto giuridico autonomo, liberamente configurato dalle parti. Sul piano pratico, invece, la novazione si rivela uno strumento utile per il riequilibrio contrattuale, per la rinegoziazione del debito, per la chiusura di liti o per operazioni complesse, come quelle di ristrutturazione del debito.

Il legislatore del 1942 ha dedicato alla novazione gli artt. 1230 – 1233 del Codice civile, ma l’istituto è strettamente collegato ad altri strumenti e modelli contrattuali, e la sua piena comprensione richiede un’analisi approfondita dei suoi presupposti, dei suoi effetti e dei suoi rapporti con figure affini.

Natura giuridica e funzione della novazione

Sotto il profilo della struttura, la novazione è un contratto, cioè un accordo tra debitore e creditore volto a estinguere l’obbligazione originaria e a costituirne una nuova. Non si tratta di una semplice modifica del rapporto, ma di una sua vera e propria sostituzione: la precedente obbligazione cessa di esistere e viene rimpiazzata da una nuova, fondata su un nuovo titolo (novazione causale) o con un oggetto diverso (novazione reale).

Con la novazione, dunque, le parti intendono riformulare il vincolo obbligatorio, conferendo certezza e stabilità ai rapporti, specie nei casi in cui sono emersi dubbi interpretativi, controversie sull’esistenza o sull’estensione dell’obbligazione, ovvero si ravvisa l’esigenza di aggiornare le condizioni pattuite. In tal senso, la novazione si configura come uno strumento tipico di flessibilità contrattuale, in grado di soddisfare esigenze mutevoli, senza dover ricorrere all’estinzione mediante adempimento e alla successiva costituzione ex novo di un vincolo.

Disciplina positiva e tipologie di novazione

L’art. 1230 del Codice civile prevede e disciplina la cosiddetta novazione oggettiva, che, come sopra accennato, la dottrina distingue tra novazione reale e novazione causale, in base all’elemento di novità apportato. La novazione reale si ha quando le parti modificano la prestazione dovuta, cioè l’oggetto del rapporto obbligatorio: ad esempio, il debitore che era tenuto a consegnare una somma di denaro diviene obbligato a fornire un bene o un servizio. La novazione causale ricorre, invece, quando le parti mutano la causa dell’obbligazione: si pensi al caso in cui un debito originariamente sorto da un contratto di compravendita venga sostituito da un’obbligazione nascente da una transazione o da una promessa unilaterale.

L’art. 1235 del Codice civile regola invece la novazione soggettiva, che si verifica nel caso in cui sia sostituita la figura del debitore (il che avviene in caso di delegazione di debito, espromissione o accollo esterno, in presenza dell’accordo trilaterale o del consenso della parte estranea a liberare il debitore originario), o il creditore (il che avviene in caso di cessione del credito).

L’art. 1232 del Codice civile, poi, prevede un effetto importante, che conferma l’autonomia dell’obbligazione nuova rispetto a quella novata: la novazione estingue anche le garanzie reali o personali, salvo che si sia pattuita la loro conservazione. In altri termini, la nuova obbligazione nasce priva degli elementi accessori della vecchia, a meno che le parti non convengano diversamente. L’art. 1233 del Codice civile, tuttavia, precisa che “se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione”.

Presupposti oggettivi e soggettivi della novazione

Affinché possa parlarsi di novazione è necessario il verificarsi congiunto di due presupposti:

  • il requisito oggettivo dell’aliquid novi, ovvero la presenza di un elemento di novità che, come detto, può riguardare sia l’oggetto che la causa dell’obbligazione;
  • il requisito soggettivo dell’animus novandi, cioè l’intenzione inequivoca delle parti di estinguere il rapporto originario e sostituirlo con un altro.

In relazione al primo requisito, il Codice civile, all’art. 1231, precisa che non si ha novazione in presenza di semplici modifiche accessorie, come il termine di adempimento (comporta invece novazione l’apposizione o rimozione di un termine di efficacia), la modalità di pagamento, il luogo della prestazione o il tasso di interesse. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che simili variazioni, pur se sostanziali, non determinano una nuova obbligazione.

Il secondo requisito, l’animus novandi, rappresenta la chiave di volta dell’intero istituto in esame. La novazione non si presume e deve essere rigorosamente provata, invero, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha chiarito che la semplice esistenza di una nuova scrittura dell’accordo originario non prova di per sé la volontà novativa, in assenza di elementi chiari e univoci da cui risulti che le parti abbiano inteso estinguere la precedente obbligazione. Questo elemento soggettivo può essere espresso o implicito, ma in ogni caso deve essere evidente e coerente con il comportamento complessivo delle parti.

Confronto con istituti affini: modificazioni, datio in solutum, pactum de in solutum dando

La novazione va tenuta distinta da altre fattispecie in cui si interviene sul contenuto dell’obbligazione.
Ad esempio, le modificazioni dell’obbligazione non danno luogo a novazione se non vi è animus novandi. Esse si risolvono in un aggiornamento del rapporto obbligatorio e lasciano inalterato il vincolo giuridico di base.

La datio in solutum consiste nell’adempimento mediante una prestazione diversa da quella originariamente dovuta. In tal caso, si ha definitiva estinzione dell’obbligazione e soddisfazione dell’interesse creditorio, e non mediante sostituzione. La datio infatti non dà vita a un nuovo rapporto obbligatorio, ma si esaurisce nell’esecuzione materiale.

Ancora diverso è il pactum de in solutum dando, che ha natura meramente modificativa dell’obbligazione originaria, che tuttavia non si estingue: in questo caso, le parti convengono che il debitore possa liberarsi mediante una prestazione diversa da quella originaria. L’obbligazione diventa così facoltativa, non si estingue, ma attribuisce al debitore una possibilità ulteriore.

In sintesi:

  • nella novazione l’obbligazione originaria si estingue e nasce una nuova;
  • nella datio in solutum l’obbligazione si estingue per esecuzione diversa da quella pattuita;
  • nel pactum de in solutum dando, l’obbligazione si modifica, restando in vita, con attribuzione al debitore di una facoltà alternativa.

La novazione mortis causa

Una particolare declinazione della novazione si presenta in ambito testamentario, ed è nota come novazione mortis causa. Essa pone delicati problemi di compatibilità con la struttura unilaterale del testamento. Per conciliare questa incompatibilità strutturale e realizzare tramite il testamento effetti analoghi a quelli tipici della novazione, sono stati individuati alcuni metodi alternativi, facendo ricorso agli istituti tradizionali del diritto successorio. In particolare, le soluzioni elaborate, differiscono in base al ruolo rivestito dal testatore all’interno del rapporto obbligatorio.

Nel caso di in cui il testatore è creditore, l’opinione prevalente ritiene che non sia ammissibile una novazione diretta, quindi, l’effetto estintivo e sostitutivo della novazione può essere raggiunto attraverso un meccanismo composto: il testatore, in primo luogo, dispone un legato di liberazione dal debito ex art. 658 del Codice civile a favore del debitore ed in secondo luogo, impone un sublegato, a carico del debitore e in favore dell’erede o di altro beneficiario, avente ad oggetto la nuova prestazione.

Nel caso, invece, in cui il testatore è debitore, gli effetti della novazione possono essere realizzati come segue: il testatore può disporre un legato obbligatorio in favore del creditore ex art. 659 del Codice civile, mediante il quale si prevede che il debitore, in luogo della prestazione originaria, ne esegua un’altra. Il testatore modifica così il proprio credito, estinguendo quello precedente e costituendo uno nuovo in favore dell’erede o di un legatario.