IL PATTO DI OPZIONE
PROFILI INTRODUTTIVI
Il contratto di opzione è un negozio giuridico in cui una parte (oblato) acquisisce il diritto di accettare o rinunciare una proposta irrevocabile, vincolando così il proponente (obbligato).
Il contratto di opzione costituisce un negozio bilaterale che:
- È soggetto all’art. 1331 del Codice Civile.
- Si perfeziona con il consenso delle parti.
- Richiede un corrispettivo, a meno che sia prevista la gratuità.
Attraverso il patto di opzione, si garantisce al beneficiario la facoltà ovvero un diritto potestativo di accettare la proposta senza alcuna ulteriore manifestazione di consenso da parte del proponente, concludendo così l’accordo.
DIFFERENZE TRA PROPOSTA IRREVOCABILE E CONTRATTO DI OPZIONE
Il contratto di opzione consente al beneficiario di concludere l’accordo mediante la sola accettazione della proposta, in modo che la controparte rimanga vincolata.
A differenza della proposta irrevocabile, disciplinata dall’art. 1329 Codice Civile, l’opzione:
- può prevedere un corrispettivo a favore dell’obbligato;
- viene perfezionato con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente.
Inoltre, mentre il termine dell’opzione può essere stabilito dal giudice in mancanza di accordo, la proposta irrevocabile richiede un termine esplicito, altrimenti è revocabile.
DIFFERENZE TRA PATTO DI PRELAZIONE E PATTO DI OPZIONE
Il contratto di opzione non va confuso neppure con il patto di prelazione, che conferisce al beneficiario un diritto di preferenza su eventuali contratti futuri, a parità di condizioni.
Nel caso dell’opzione, l’accettazione del beneficiario comporta l’immediato perfezionamento del contratto principale, senza ulteriore consenso da parte dell’obbligato.
LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI OPZIONE: PRINCIPALI TEORIE
Sulla natura giuridica del contratto di opzione, si sono sviluppate diverse teorie:
- Teoria del contratto preliminare unilaterale: sostiene che l’opzione sia una forma di preliminare in cui una sola parte è vincolata. Tuttavia, questa teoria è contestata poiché nel preliminare unilaterale è richiesto un nuovo consenso per la stipula definitiva.
- Teoria della condizione: interpreta l’opzione come una condizione sospensiva potestativa. Tuttavia, si critica il fatto che una condizione sospensiva non rispecchi la struttura giuridica dell’opzione.
- Teoria prevalente del contratto bilaterale: considera l’opzione un contratto autonomo che crea due situazioni: un primo contratto già perfezionato (il patto di opzione) e un secondo che si concretizza solo con l’accettazione.
Questa ultima teoria è accettata dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, in quanto evidenzia come il contratto di opzione crei un vincolo giuridico tra le parti senza la necessità di ulteriore consenso.
CESSIONE E TERMINE DEL CONTRATTO DI OPZIONE
Nel contratto di opzione, la questione della cessione riguarda la trasferibilità del diritto di accettare l’opzione a terzi. Si ritiene che:
- la cessione non sia possibile unilateralmente, poiché ciò vincolerebbe la controparte a contrarre con un soggetto non scelto;
- con il consenso di entrambe le parti, è possibile procedere alla cessione del contratto di opzione.
Quanto al termine, se non specificato, è stabilito dal giudice su richiesta.
TRASMISSIBILITA’ DEL DIRITTO DI OPZIONE
Il diritto d’opzione per la conclusione di un contratto può essere trasmesso a causa di morte.
Stante quanto sopra asserito, infatti, il patto d’opzione costituisce esso stesso un contratto e come tale può essere oggetto sia di legato di posizione contrattuale, se a dover essere oggetto di cessione è la posizione di oblato titolare del diritto di opzione, sia di legato di contratto, se oggetto del legato è, invece, il diritto di pretendere dagli eredi del de cuius la conclusione di un contratto all’apertura della successione.
Prima di arrivare a questa conclusione, si sono contese il campo due diverse impostazioni dottrinali, per quanto riguarda l’oggetto del lascito:
Tesi 1> secondo una dottrina minoritaria, ad essere tramesso è un diritto di credito in capo al beneficiario ed è sufficiente il consenso tra cedente e cessionario per perfezionare l’accordo, mentre si prescinde dal consenso del contraente ceduto;
Tesi 2> secondo la dottrina prevalente, ad essere trasmesso è il contratto in fieri che può essere qualunque tipo di contratto, purché non abbia ad oggetto dei diritti intuitu personae (es. contratto di locazione di un immobile).
Pertanto, per la trasmissibilità dell’opzione occorre fare riferimento alla disciplina sulla libera trasmissibilità dei contratti e le alternative sono:
- legato del diritto d’opzione;
- legato di posizione contrattuale di opzionario (oblato).
