L’USUFRUTTO: DISCIPLINA, DIRITTI E OBBLIGHI DI USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO

L’usufrutto costituisce una delle figure più significative nell’ambito dei diritti reali su cosa altrui, rappresentando un istituto attraverso il quale il legislatore consente una peculiare scissione delle facoltà tipiche del diritto di proprietà. Come noto, infatti, la proprietà — ai sensi dell’art. 832 del Codice civile — attribuisce al titolare il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. L’usufrutto, disciplinato dagli artt. 978 e ss. del Codice civile, realizza una deroga a tale pienezza, attribuendo a un soggetto (l’usufruttuario) l’esercizio dei poteri di godimento della cosa, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, mentre al proprietario residua la nuda proprietà, ossia il diritto di disposizione, privo della facoltà di godimento sino all’estinzione dell’usufrutto.

Il Notaio, nell’ambito della propria funzione, si trova frequentemente ad affrontare operazioni nelle quali l’usufrutto costituisce una soluzione giuridica idonea a soddisfare esigenze di pianificazione patrimoniale e successoria, di sistemazioni familiari o di articolazione dei poteri su un bene tra soggetti differenti. Diventa pertanto fondamentale delineare in modo puntuale la disciplina dell’istituto, le situazioni giuridiche soggettive che esso fa sorgere, i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti e le implicazioni operative che emergono in sede di redazione dell’atto.

 

Nozione e natura giuridica dell’usufrutto.

Ai sensi dell’art. 981 del Codice civile, l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità che essa può dare, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. L’elemento caratteristico è dunque il trasferimento del godimento, inteso non come mera detenzione materiale, ma come esercizio pieno delle utilità normalmente connesse al bene, incluse — salvo limitazioni espressamente previste — le utilità naturali e civili.

L’usufrutto è un diritto reale di godimento, temporaneo e tipico, in quanto modellato dal legislatore in modo inderogabile nei suoi elementi essenziali. La temporaneità rappresenta un tratto essenziale dell’istituto: l’art. 979 del Codice civile vieta espressamente la costituzione di usufrutto a favore di persona fisica per un periodo eccedente la vita dell’usufruttuario, mentre, per le persone giuridiche, la durata massima è fissata in trent’anni. Tale limite inderogabile sottolinea la ratio dell’istituto: attribuire un godimento separato dalla proprietà senza però pregiudicare la stabilità del diritto dominicale nel periodo eccessivamente lungo.

 

Modi di costituzione.

L’usufrutto può costituirsi per legge, per volontà dell’uomo o per usucapione.

Si ha usufrutto legale nei casi espressamente previsti da una previsione normativa (tra cui, storicamente, l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli, che, tuttavia, presenta delle caratteristiche peculiari rispetto all’usufrutto “ordinario”).

La costituzione volontaria, invece, può essere attuata mediante contratto o testamento. La costituzione contrattuale può avvenire a titolo oneroso o gratuito e richiede la forma scritta ad substantiam quando ha a oggetto beni immobili o mobili registrati. L’acquisto per usucapione, invece, sebbene astrattamente possibile, resta ipotesi residuale.

Il Notaio ha il compito di verificare la titolarità e la piena disponibilità del bene da parte del costituente, nonché l’assenza di vincoli o pregiudizi che possano incidere sulla fruibilità del diritto. La precisa identificazione del bene e delle eventuali limitazioni costituisce un aspetto centrale per evitare incertezze interpretative e contenziosi successivi.

 

Contenuto del diritto di usufrutto.

I poteri dell’usufruttuario.

Il contenuto tipico dell’usufrutto consiste nel diritto di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare, naturali e civili. Ciò significa che l’usufruttuario ha il diritto di conseguire non solo i frutti naturali prodotti dalla cosa (ad es. i raccolti di un fondo agricolo), ma anche i frutti civili, cioè le utilità derivanti da rapporti obbligatori (quali i canoni derivanti dalla locazione del bene). In questo senso, l’usufruttuario si pone come titolare del potere di stipulare contratti di locazione, purché non eccedano la durata del proprio diritto.

L’atto di godimento deve avvenire nel rispetto della destinazione economica del bene: ciò implica che l’usufruttuario non può modificare radicalmente la funzione economica del bene né destinarlo a usi incompatibili con la sua natura o con la volontà del proprietario. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la destinazione non va intesa in senso meramente materiale, ma come insieme delle utilità tipiche o volute dal proprietario, purché riconoscibili come congrue.

L’usufruttuario ha anche il diritto di cedere il proprio usufrutto a terzi (art. 980 del Codice civile), salvo che sia stato espressamente vietato nell’atto costitutivo. Tale facoltà non determina un mutamento del diritto originario, ma soltanto del suo titolare: ciò è evidente, ad esempio, in caso di usufrutto vitalizio, la cui durata, anche dopo la cessione, resta parametrata alla vita del cedente.

Le facoltà della nuda proprietà.

La nuda proprietà rappresenta la posizione giuridica del proprietario spogliato temporaneamente del godimento. Il nudo proprietario conserva il potere di disposizione, potendo alienare il bene, costituire su di esso diritti reali ulteriori, concederlo in garanzia, pur nel rispetto dell’usufrutto esistente.

La disposizione non deve pregiudicare l’esercizio del diritto di godimento da parte dell’usufruttuario, che resta intatto sino alla sua estinzione. La vendita della nuda proprietà non richiede il consenso dell’usufruttuario, ma è buona prassi, nella stipula notarile, informare l’acquirente della presenza del diritto di usufrutto, affinché egli possa valutarne gli effetti sulla disponibilità materiale del bene.

 

Gli obblighi dell’usufruttuario.

La disciplina dell’usufrutto contempla una serie di obblighi gravanti sull’usufruttuario, volti a tutelare il valore e l’integrità del bene, nonché a garantire il rispetto dell’equilibrio del rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario.

Inventario e cauzione.

L’art. 1002 del Codice civile prevede che l’usufruttuario debba redigere un inventario dei beni e prestare idonea cauzione prima di conseguire il possesso della cosa. Tuttavia, tale obbligo può essere derogato dal proprietario, il quale può dispensarne l’usufruttuario. Nella pratica, spesso la dispensa è inserita nell’atto costitutivo dell’usufrutto, soprattutto nei rapporti familiari.

La funzione dell’inventario è quella di fotografare lo stato del bene e consentire, all’estinzione dell’usufrutto, un confronto utile a verificare eventuali deterioramenti imputabili all’usufruttuario.

Conservazione della cosa e responsabilità per deterioramenti.

L’usufruttuario è tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia nella conservazione del bene. Egli risponde dei deterioramenti derivanti da colpa o da un uso non conforme alla natura della cosa o alla destinazione economica. Non risponde invece dell’usura normale, collegata al godimento tipico del bene.

Di particolare rilievo è l’obbligo di procedere alle riparazioni ordinarie (art. 1004 del Codice civile), mentre le riparazioni straordinarie restano a carico del nudo proprietario (art. 1005 del Codice civile). La distinzione tra le due categorie di riparazioni, spesso fonte di contenziosi, si basa sui criteri della rilevanza, della necessità di interventi strutturali e del carattere durevole dell’opera.

In caso di incuria dell’usufruttuario, il nudo proprietario può agire in giudizio per ottenere l’adozione delle misure necessarie alla conservazione del bene, sino alla richiesta della risoluzione dell’usufrutto nei casi più gravi.

Peso dei carichi, imposte e canoni.

L’usufruttuario è tenuto a sostenere i pesi e gli oneri annuali relativi al bene (art. 1008 del Codice civile), inclusi i tributi ricorrenti, mentre il nudo proprietario resta gravato dalle imposte straordinarie. L’equilibrio normativo risponde alla logica secondo cui i pesi connessi all’ordinario godimento devono essere sostenuti da chi effettivamente gode del bene.

 

Gli obblighi del nudo proprietario.

Anche il nudo proprietario è titolare di specifici obblighi. Egli deve sopportare le riparazioni straordinarie e non può compiere atti che alterino o limitino l’esercizio dell’usufrutto. In particolare, non può modificare la struttura o la destinazione del bene in modo tale da incidere negativamente sul diritto dell’usufruttuario.

Ove siano necessarie riparazioni straordinarie, il nudo proprietario deve darne tempestiva comunicazione all’usufruttuario, il quale è tenuto a consentire l’accesso al bene per l’esecuzione dei lavori. Il coordinamento tra le parti diventa cruciale per evitare l’insorgenza di danni ulteriori o contestazioni circa la necessità e l’urgenza degli interventi.

 

Estinzione dell’usufrutto e restituzione del bene.

L’estinzione dell’usufrutto avviene per le cause tassativamente previste dall’art. 1014 del Codice civile: morte dell’usufruttuario, scadenza del termine, consolidazione, prescrizione per non uso ventennale, perimento della cosa. Una volta estinto il diritto, l’usufruttuario o i suoi eredi hanno l’obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trova, salvo il deterioramento derivante dall’uso e salvo quanto risulta dall’inventario.

Tra le cause di estinzione dell’usufrutto, di particolare rilievo per il Notaio è il caso della consolidazione, ossia la riunione in capo alla stessa persona della nuda proprietà e dell’usufrutto. Il fenomeno si verifica quando l’usufruttuario acquista la nuda proprietà o viceversa: in tal caso, il diritto si estingue automaticamente. La consolidazione produce spesso effetti fiscali favorevoli e viene utilizzata in modo strategico nelle operazioni di pianificazione successoria e nei trasferimenti tra familiari.

 

L’usufrutto in pratica notarile: profili operativi.

Nella prassi notarile, l’usufrutto è frequentemente utilizzato come strumento di gestione e trasmissione della ricchezza familiare, ad esempio quando un genitore intende assicurarsi di trasferire ai figli un determinato immobile, pur riservandosi il diritto di viverci fino alla fine dei suoi giorni. Tale impostazione consente di anticipare la trasmissione della ricchezza, mantenendo al contempo il controllo del bene e la possibilità di trarne frutti civili, come i canoni di locazione.

È compito del Notaio valutare attentamente le clausole dell’atto, prevedere eventuali divieti di cessione o di locazione ultranovennale, disciplinare espressamente la ripartizione di carichi e spese e verificare che la costituzione del diritto non contrasti con situazioni giuridiche preesistenti (ad esempio, vincoli urbanistici o ipoteche). In presenza di usufrutto su beni produttivi, come aziende o partecipazioni societarie, particolare attenzione deve essere rivolta alla gestione dei poteri amministrativi, da distribuire tra usufruttuario e nudo proprietario secondo criteri compatibili con la disciplina codicistica e con la volontà delle parti, che dovranno essere sapientemente disciplinati in atto.