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Generalità e disciplina giuridica

La Legge 29 novembre n. 387, entrata in vigore il 16 novembre 1991, con la ratifica della Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ha introdotto nel nostro ordinamento il testamento internazionale, che si è aggiunto alle forme testamentarie tradizionali previste negli artt. 601 ss codice civile.

Le finalità perseguite dalla suddetta Convenzione consistono nella semplificazione delle attività di ricerca della legge applicabile alla forma degli atti di ultima volontà.

Utilizzabilità del testamento internazionale

Questo tipo di testamento può essere utilizzato sia dagli italiani in Italia come nuova forma di testamento, sia dagli italiani all’estero, i quali possono rivolgersi ad un agente diplomatico italiano o consolare abilitato a ricevere questo tipo di testamento, sia dagli stranieri che si trovino per qualunque motivo in territorio italiano, purché provenienti da uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Washington oppure che riconoscano al loro interno la validità di un testamento redatto in territorio estero.

Profili redazionali

Con riferimento al profilo redazionale, vi sono notevoli affinità con il testamento segreto sia per le modalità di redazione sia per gli adempimenti successivi, in quanto, anche in questo caso, si pone come essenziale la consegna, di cui si redige un apposito verbale unitamente alla scheda testamentaria dinanzi al Notaio ed in presenza dei testimoni.

Vi sono però anche delle differenze rispetto al testamento segreto, in quanto, in esso l’atto di ricevimento della scheda testamentaria costituisce un requisito essenziale per la quantificazione del testamento come segreto; il testamento internazionale, invece, è valido se sono adempiute le formalità di redazione e di presentazione al Notaio con la sottoscrizione, mentre la sua validità prescinde dalla regolarità formale dell’Attestato e dalla stessa compilazione di questo.

Requisiti di validità

L’art. 1 della Legge uniforme sulla forma di testamento internazionale dispone che: “un testamento è valido per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli artt. 2-5 in appresso”.

Pertanto, da tale disposto normativo, si evince che i requisiti di validità del testamento internazionale sono i seguenti:

1) La redazione per iscritto, in qualsiasi lingua, anche con mezzi meccanici, da parte del testatore o di un terzo, lasciando libera scelta tra autografia ed eterografia;

2) La dichiarazione del testatore, in presenza di due testimoni, obbligatori ed irrinunciabili, che la scheda esibita è il suo testamento e che è a conoscenza del contenuto del documento, che non deve essere necessariamente mostrato al Notaio;

3) La sottoscrizione del testamento, la quale deve risultare immediatamente alla fine delle disposizioni testamentarie, da parte del testatore, dei due testimoni e del Notaio ovvero di persona abilitata in una unità di contesto. Se l’atto è redatto su più fogli, ciascun foglio deve essere sottoscritto dal testatore e numerato. Possono essere espletate anche formalità alternative, disposte sempre dalla legge, nei casi in cui la firma sia già stata apposta o in caso di incapacità a firmare.

In pratica, se il testatore ha già sottoscritto, è richiesto il riconoscimento e la conferma da parte del testatore della firma già apposta, sempre in presenza di testimoni e di persona abilitata ex art. 5 1° comma.

In caso, invece, di incapacità a firmare del testatore, è richiesta la dichiarazione della ragione che lo impedisce e la sua menzione nel testamento e sull’attestato. La dichiarazione del testatore e la relativa menzione hanno la funzione di supplire alla sottoscrizione mancante e deve avere come contenuto l’indicazione anche della causa fisica in concreto che ha impedito la sottoscrizione.

Se taluna di tali disposizioni viene violata, si ha come conseguenza la nullità del testamento ai sensi dell’art. 1 2° comma.

Requisiti di completezza

La Legge uniforme impone la sussistenza di ulteriori requisiti formali, i quali sono però richiesti solo ai fini di completezza, non andando ad incidere sulla validità del testamento.

Essi sono i seguenti:

1) L’apposizione delle sottoscrizioni marginali sui fogli intermedi, ossia su ogni foglio, unito o separato, diverso da quello che contiene le firme finali. L’art. 6 stabilisce che il testamento consiste di diversi fogli, ciascuno dei quali deve essere firmato dal testatore, ma nona anche dai testimoni e dalla persona abilitata a riceverlo. La firma sui fogli intermedi non inficia la validità del testamento, solo nel caso di incapacità di firma del testatore, i fogli intermedi devono essere firmati dal Notaio o da persona abilitata;

2) La numerazione dei fogli intermedi ex art. 6, al fine di evitare l’aggiunta, la sottrazione o lo smarrimento dei fogli intermedi, oltre all’apposizione della firma su ogni foglio;

3) La datazione del testamento da parte della persona abilitata ex art. 7, in quanto il testamento avrà la data del giorno in cui è stata apposta su di esso la firma del Notaio o di altra persona abilitata che lo ha ricevuto. Il Notaio non deve apporre solo la propria sottoscrizione alla fine della scheda testamentaria, ma deve anche indicare la data di sottoscrizione, perché il testamento potrebbe anche presentare due date: una apposta dal testatore al momento della redazione, l’altra da persona abilitata, la quale è la sola a rilevare per la risoluzione di eventuali problemi relativi alla capacità del testatore o il rapporto con altri testamenti;

4) La redazione dell’attestato ex art. 9 da parte del Notaio o della persona abilitata, la quale ha la funzione di certificare la provenienza del testamento dal testatore ed il rispetto delle prescrizioni di legge.

Come precisato sopra, l’inosservanza di queste formalità ulteriori non incide sulla validità del testamento, ma essendo comunque delle prescrizioni obbligatorie per il soggetto legittimato a ricevere il testamento, possono comportare una sanzione disciplinare a suo carico oltre all’obbligo di risarcire eventuali danni.

E’ opportuna, altresì, l’apposizione dell’impronta recante il sigillo del Notaio, visto che la scheda testamentaria è parte di un più complesso atto ricevuto dal Notaio medesimo, eventualmente anche in forma pubblica.

La revoca e la pubblicazione del testamento internazionale

Infine, con riferimento alla revoca l’art. 14 della Convenzione prevede l’applicazione delle norme dettate da ciascun ordinamento per la revoca dei testamenti nazionali, ovvero, nel caso dell’ordinamento italiano degli artt. 679 ss codice civile.

Per la pubblicazione del testamento, invece, vengono applicate, in via analogica, le norme relative alla pubblicazione del testamento segreto, dato che la Convenzione non fissa alcuna regola specifica.