Quando si parla di vincoli sulle partecipazioni si fa riferimento a tutti i casi in cui le azioni, o le quote, vengono date in pegno o sequestrate, ovvero viene costituito un diritto di usufrutto sulle azioni o quote. Con riferimento a queste ipotesi tre sono le principali questioni da indagare: le condizioni e i limiti di ammissibilità della costituzione dei citati vincoli, la disciplina applicabile alla partecipazione in presenza del vincolo, nonché le questioni ad oggi aperte sul punto.
L’ammissibilità
Sotto il profilo dell’ammissibilità dei vincoli, nessun dubbio si pone in relazione alle società di capitali, essendo tale possibilità espressamente prevista, rispettivamente, per le società azionarie e per le s.r.l. dagli artt. 2352 e 2471-bis del Codice civile, con l’unica precisazione che ciò, nelle s.p.a. e s.a.p.a. comporta una deroga (tra l’altro, la sola ammissibile) al principio di inscindibilità delle azioni, cioè il principio in forza del quale il singolo titolo di credito azionario attribuisce al socio ed a nessun altro tutta una serie di diritti amministrativi e patrimoniali, che, invece, in presenza di un vincolo, sono riportati tra soci e titolare del vincolo medesimo.
Tuttavia, lo statuto può espressamente escludere o limitare la possibilità di costituzione di vincoli: una clausola di tal genere viene considerata dalla dottrina latamente assimilabile ad un limite alla circolazione delle partecipazioni (perché prima il socio di una delle facoltà che dovrebbero per legge derivargli dal diritto di disporre della partecipazione), con conseguente applicazione della relativa disciplina (cfr. artt. 2355-bis e 2469 del Codice civile).
Maggiormente problematica è invece la questione dell’ammissibilità dei vincoli in oggetto nelle società di persone, stante l’assenza di un’apposita norma che lo ammette.
Invero, vi è stato in dottrina chi ha negato tale possibilità, affermando che le quote di società personali non sarebbero dei beni in senso stretto e, pertanto, non potrebbero formare oggetto di diritti. È, tuttavia, oggi prevalente l’opposta teoria secondo cui la costituzione di vincoli sarebbe ammissibile anche nelle società di persone, pur in assenza di espressa previsione codicistica, in quanto anche le quote di società di persone sono a tutti gli effetti dei beni giuridici immateriali (al pari delle quote di s.r.l.) ed attribuiscono ai soci appositi diritti con autonomo valore economico, di cui quindi i soci devono potere liberamente disporre: ciò, ad ogni modo, è possibile solo laddove la lacuna normativa si colmata da un’espressa previsione dei patti sociali.
La disciplina
Anche per quanto concerne la disciplina dei vincoli, non si pongono particolari problemi in relazione alle società di capitali, in quanto l’art. 2352 del Codice civile sopra citato detta una disciplina piuttosto esaustiva, che, per espresso rinvio effettuato dal citato art. 2471-bis del Codice civile, si applica anche alle s.r.l.
La prima norma citata, invero, detta una serie di disposizioni, tutte espressamente derogabili dallo statuto, volte a ripartire l’esercizio dei diritti sociali tra il titolare del vincolo ed il socio, dalla quale emerge il principio generale per cui al socio spettano unicamente i diritti collegati allo status socii, mentre al titolare del vincolo è demandato l’esercizio degli altri diritti amministrativi e/o patrimoniali connessi alla partecipazione.
La ripartizione dei diritti sociali può, infatti, essere realizzata come segue:
– Diritti ed obblighi che spettano al socio: diritti di opzione e inoptato in sede di aumento oneroso del capitale, anche se deliberato in via di ricapitalizzazione a seguito di riduzione per perdite ex artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile (con la precisazione che se esercitati, le nuove azioni non sono gravate dal vincolo, in quanto corrispondono ad un nuovo ed autonomo investimento del socio), diritto di recesso, pagamento dei decimi residui (ciò, tuttavia, vale solo in caso di pegno o sequestro, in quanto in caso di usufrutto i decimi residui devono essere pagati, salva diversa convenzione, dall’usufruttuario), la prestazione di tutti i consensi negoziali (ad esempio, consenso all’assunzione di responsabilità illimitata in caso di trasformazione regressiva o eterogenea, rinuncia ai documenti nelle operazioni straordinarie, introduzione, modifica o eliminazione di diritti particolari di s.r.l.);
– Diritti che spettano al titolare del vincolo (cioè, a usufruttuario, o creditore pignoratizio, o custode): diritto di voto e di intervento in assemblea, diritto di beneficiare dell’aumento gratuito (le nuove azioni saranno vincolate al pari di quelle precedenti all’aumento, in quanto si tratta di un’operazione di natura solo nominale, che non comporta un nuovo investimento del socio), rinuncia a documenti necessari per valutare il voto (ad esempio, nelle società azionarie, i documenti richiesti ex art. 2441 comma 6 del Codice civile per escludere o limitare il diritto di opzione dei soci in caso aumento oneroso del capitale) e ai termini nelle operazioni straordinarie, in caso di riduzione reale il vincolo grava su quanto rimborsato (si precisa che per pegno e sequestro si verifica un’ipotesi di surrogazione reale, mentre in caso di usufrutto le parti possono convenire diversamente).
Questione discussa è poi se il titolare del vincolo, ai fini dell’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci, debba o meno consultare il socio prima di votare: sul punto sono state elaborate due impostazioni. Secondo alcuni, il creditore sarebbe libero di votare come crede, senza consultare il socio, mentre secondo altri Autori il titolare del vincolo dovrebbe comunque consultare il socio e tutelarne gli interessi, potendo viceversa incorrere in un’ipotesi di responsabilità civile.
Per quanto riguarda le società di persone, viceversa, al momento della costituzione è richiesto il consenso unanime dei soci ex art. 2252 del Codice civile, in quanto la costituzione del vincolo comporta modifica dei patti sociali.
Sotto il profilo dell’esercizio dei diritti sociali, invece, l’assenza di un’apposita disciplina normativa ha portato la dottrina ad interrogarsi in merito all’applicabilità o meno, in via analogica, dell’esposta normativa dettata dall’art. 2352 del Codice civile: è oggi opinione prevalente quella secondo cui la citata norma ha natura speciale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che la lacuna normativa deve essere colmata da apposite previsioni dei patti sociali.
Le questioni aperte
L’unico aspetto della disciplina dei vincoli sulle partecipazioni che, nemmeno nelle società di capitali, è oggetto di apposita disciplina normativa è quello della forma necessaria ai fini della costituzione del vincolo, nonché della pubblicità che di tale vincolo deve essere data.
Secondo opinione oggi consolidata, la risposta al primo interrogativo dipende in modo diretto dalla risposta al secondo quesito: invero, nelle società azionarie, il vincolo risulta direttamente dal titolo, con la conseguenza che l’atto costitutivo dello stesso non è soggetto a particolari obblighi di forma; viceversa, stante la natura di beni immateriali delle quote di s.r.l., il vincolo costituito su queste ultime può essere reso noto ai terzi soltanto mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese del luogo in cui la società ha sede, con la conseguenza che l’atto costitutivo del vincolo dovrà rivestire la forma minima richiesta per tale iscrizione, cioè la scrittura privata autenticata.
Le medesime conclusioni raggiunte in materia di forma richiesta per la costituzione e pubblicità del vincolo appena esposte per le s.r.l. possono essere mutuate per i vincoli su quota di società personali, stante la natura di beni giuridici immateriali che le accomuna alle prime.
Con riferimento alle società di persone, inoltre, parte della dottrina si era chiesta se l’esercizio da parte del titolare del vincolo e, soprattutto, dell’usufruttuario, di diritti amministrativi connessi alla quota ne comportasse l’acquisto della responsabilità illimitata: oggi è, tuttavia, pressoché pacifico che a tale interrogativo debba essere data risposta negativa, in quanto presupposto unico ed indefettibile della responsabilità illimitata è comunque lo status socii.
Focus: il pignoramento di azioni o quote.
In conclusione, sembra opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in merito all’ipotesi del pignoramento di azioni o quote.
Sul punto si osserva che tale possibilità non è prevista da alcuna norma; tuttavia, dottrina e giurisprudenza considerano il pignoramento di partecipazione certamente ammissibile sia nelle società di capitali che nelle società di persone, essendo comunque necessario, in queste ultime, apposita previsione inserita nei patti sociali ed il consenso unanime dei soci all’atto di pignoramento, ai fini dell’art. 2252 del Codice civile, al pari di quanto osservato per i vincoli.
Ciò posto, nel silenzio della legge, piuttosto, è necessario interrogarsi sulla disciplina applicabile e sulla ripartizione dell’esercizio dei diritti sociali tra socio e custode: sul punto, sebbene isolata dottrina abbia affermato l’equiparabilità dell’ipotesi di pignoramento a quella di pegno sulla partecipazione, con la conseguenza che i diritti spettanti al titolare del vincolo sarebbero esercitati dal creditore pignorante, l’opinione prevalente è nel senso di equiparare il pignoramento della partecipazione all’ipotesi di sequestro della stessa, così affermando che l’esercizio dei diritti sociali non spettanti più al socio pignorato spetti al custode.
