La riduzione del capitale sociale è quella modifica dello statuto di una società di capitali (o modifica dei patti sociali, in caso di società di persone) volta a ridurre l’ammontare del capitale sociale come previamente fissato in relazione alla quale è impossibile svolgere una trattazione unitaria, non potendosi prescindere dalla summa divisio tra riduzione reale e riduzione nominale (o per perdite) del capitale.
La riduzione è definita reale quando comporta una modifica al ribasso non solo del capitale, ma anche del patrimonio della società; viceversa, è detta nominale la riduzione volta ad adeguare la cifra del capitale al reale importo del patrimonio sociale, che si è già ridotto in conseguenza di perdite.
Da tale differenza ontologica, tra l’altro, deriva anche una diversa efficacia tra riduzione reale e nominale, in quanto la prima può produrre effetti solo una volta decorso inutilmente il termine previsto per l’opposizione dei creditori sociali anteriori all’iscrizione della delibera di riduzione, in quanto una riduzione del patrimonio della società può costituire un rischio per le ragioni creditorie; viceversa, la seconda è immediatamente efficace, in quanto non avrebbe senso attribuire ai creditori sociali il diritto di opporsi ad una decisione volta semplicemente ad esteriorizzare un decremento patrimoniale già subito dalla società.
Poste queste generali premesse, si procederà ad analizzare le singole ipotesi di riduzione del capitale previste dal Codice civile.
La riduzione reale volontaria
La riduzione reale volontaria è prevista e disciplinata, rispettivamente dagli artt. 2306, 2445 e 2482 del Codice civile, i quali prevedono tutti e tre un termine di novanta giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera/decisione di riduzione perché i creditori sociali anteriori possano fare opposizione.
Sotto il profilo dei presupposti, unica circostanza sempre imprescindibile è l’assenza di perdite, che emergerà da una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre centoventi giorni e redatta coi criteri di bilancio: sul punto, si precisa, tuttavia, che rilevano le sole perdite superiori ad un terzo del capitale (cosiddette perdite rilevanti), in presenza delle quali dal società deve prima procedere ad azzerare le perdite con apposita riduzione nominale e solo dopo può decidere un’ulteriore riduzione volontaria; viceversa, non sono d’ostacolo alla riduzione reale volontaria le perdite inferiori al terzo del capitale sociale.
In caso di riduzione reale del capitale di una società azionaria, poi, è necessario che la riduzione garantisca comunque il rispetto della cifra minima del capitale sociale (questo problema non si pone più oggi con riferimento alle s.r.l., il cui capitale minimo, come osservato nell’apposito contributo sul punto presente in questo sito, è ormai pari ad un euro) nonché ulteriori limiti quantitativi previsti dall’ordinamento in materia di azioni con diritto di voto limitato (art 2351 del Codice civile), prestito obbligazionario semplice e strumenti finanziari partecipativi con diritto al rimborso (art. 2412 del Codice civile), patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-bis del Codice civile).
Per quanto attiene, poi, alle modalità di riduzione, devono tenersi distinte le modalità materiali e quelle giuridiche.
Le prime guardano al modo in cui in concreto la riduzione è attuata e consistono nell’annullamento delle azioni, o nella riduzione del valore nominale dei titoli, ovvero ancora nel raggruppamento di azioni (con quest’ultima tecnica potrebbe porsi il problema della sorte dei resti, che viene solitamente risolto nella pratica con l’assegnazione delle azioni “non raggruppabili” in comunione tra i soci nelle rispettive quote), oppure con la riduzione automatica del valore inespresso delle quote (unica modalità concreta possibile nelle società non azionarie).
Sul punto, si precisa che la riduzione reale volontaria, che, nel silenzio, intacca le partecipazioni di tutti i soci proporzionalmente, può anche essere non proporzionale, se approvata all’unanimità, oppure a maggioranza, ma, in quest’ultimo caso, prevedendo in favore dei soci che non hanno concorso alla delibera, il diritto di exit concordato dalla società, oppure individuando i soci che dovranno essere pregiudicati dalla riduzione tramite sorteggio (così da garantire la parità di trattamento tra tutti).
Per “modalità giuridiche”, invece, si intendono le operazioni deliberate da cui concretamente consegue la riduzione del patrimonio, e quindi del capitale della società: alcune di queste sono previste direttamente dal Codice civile, mentre altre sono state elaborate dalla dottrina.
Le modalità di riduzione previste dal Codice civile sono la liberazione dei soci dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti, il rimborso (in denaro) del capitale e, nelle sole società azionarie, l’annullamento di azioni proprie già in portafoglio o il riscatto e annullamento di azioni (in quest’ultimo caso, se le azioni in questione sono riscattabili, la società esercita un diritto potestativo verso il socio, viceversa, se le azioni non sono riscattabili, la riduzione presuppone un vero e proprio negozio di compravendita delle azioni dal socio alla società).
La dottrina ha poi osservato che la riduzione reale volontari del capitale può altresì essere realizzata mediante riservizzazione (cioè imputando parte del capitale a riserva, che diventerà disponibile decorso il termine per l’opposizione dei creditori alla riduzione: si tratta di un’operazione uguale e contraria all’aumento gratuito, dove le riserve disponibili vengono imputate a capitale) o rimborso del capitale in natura, precisandosi che quest’ultimo è ammissibile solo in presenza di apposita clausola statutaria che lo prevede e previa perizia ex artt. 2343 o 2465 del Codice civile attestante che il valore del bene assegnato a titolo di rimborso è al massimo pari all’importo del capitale ridotto, inoltre, se il bene assegnato a titolo di rimborso ha natura fungibile, allora la riduzione può essere approvata anche a maggioranza, mentre se si tratta di bene infungibile, al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento tra soci, sarà assegnato a tutti in comproprietà oppure il socio assegnatario sarà individuato per sorteggio.
La riduzione per perdite
Preliminarmente, si osserva che è possibile parlare di perdite in senso tecnico solo in assenza di riserve: invero, finché sono presenti nel patrimonio della società delle riserve o dei fondi disponibili, le passività risultanti dal documento contabile saranno assorbite da questa ricchezza patrimoniale, non essendo mai necessario ridurre a tale scopo il capitale sociale.
Quanto alle società di persone, si osserva che la riduzione del capitale per perdite non è espressamente disciplinata, non è mai obbligatoria e, quando decisa, non richiede l’adempimento di alcuna formalità.
Per quanto concerne le società di capitali, invece, come detto sopra, la riduzione del capitale sociale per perdite è sempre immediatamente efficace e, ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis del Codice civile, è altresì richiesta la predisposizione di una specifica documentazione (oltre al documento contabile) da sottoporre all’assemblea, consistente in una relazione sulla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori, con le osservazioni del collegio sindacale (richieste, nelle s.r.l. solo quando l’organo di controllo sia stato effettivamente nominato), che devono entrambe rimanere depositate in copia presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l’assemblea.
In sede assembleare, poi, gli amministratori devono dare conto dei fati di rilievo intervenuti tra la data della redazione della relazione e la data dell’assemblea.
Sotto il profilo delle modalità attuative concrete della riduzione, nelle società azionarie questa si realizza tramite annullamento di azioni, o riduzione del valore nominale (espresso o inespresso) dei titoli in circolazione), mentre nelle s.r.l. si attua tramite riduzione proporzionale del valore della quota di ciascun socio.
In presenza di perdite, poi, in base all’ammontare delle perdite, la riduzione del capitale sociale può essere sempre facoltativa, obbligatoria dopo un certo periodo di tempo, o obbligatoria immediatamente: invero, la riduzione è sempre facoltativa se le perdite sono inferiori a un terzo del capitale sociale (cosiddette perdite irrilevanti), diviene obbligatoria solo se la perdita superiore a un terzo del capitale sociale (cosiddetta perdita rilevante) non è eliminata entro l’esercizio successivo a quello il cui è stata per la prima volta registrata, mentre è obbligatoria immediatamente quando la perdita è superiore ad un terzo del capitale sociale ed intacca il minimo legale previsto per il tipo sociale in questione. È altresì ammissibile che la riduzione per perdite sia attuata in modo non proporzionale (dunque riducendo il valore della partecipazione di un socio più che proporzionalmente), a condizione che il socio pregiudicato abbia dato il proprio consenso.
Si precisa, ad ogni modo, che, ex art. 6, d.l. n. 23/2021, le norme qui analizzate non si applicano per cinque esercizi alle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022 (cosiddetta sterilizzazione delle perdite Covid), automaticamente in caso di perdite rilevanti che non intaccano il minimo legale e sulla base di apposita delibera assembleare se intaccano il minimo legale: per l’effetto, per il periodo di cinque esercizi da quando queste perdite sono state per la prima volta emerse dal bilancio, queste ultime non concorreranno al calcolo delle perdite rilevanti ai fini della riduzione obbligatoria del capitale per perdite.
La riduzione per perdite facoltativa
Sul punto, è opportuno segnalare solo che, secondo due note Massime del Consiglio Notarile di Milano, nn. 203 (relativa alla riduzione per perdite inferiori a un terzo del capitale sociale) e 204 (relativa alla riduzione per perdite superiori al terzo del capitale sociale ma ante anno) la riduzione facoltativa per perdite potrebbe essere anche parziale (a differenza di quanto infra osservato con riguardo alla riduzione obbligatoria per perdite) e le formalità documentali esposte potrebbero essere omesse.
La riduzione per perdite obbligatoria
In caso di riduzione per perdite obbligatoria, sotto il profilo documentale, si osserva solo che non è più sufficiente l’esibizione all’assemblea di una situazione patrimoniale della società, essendo necessaria la redazione del bilancio.
Qualora, poi, le perdite abbiano intaccato il minimo legale del capitale sociale, al fine di scongiurare lo scioglimento della società, contestualmente alla riduzione per perdite deve essere deliberata la ricapitalizzazione della società, tramite aumento oneroso inscindibile almeno fino all’importo minino legale.
Si precisa, poi, che l’aumento in ricapitalizzazione deve essere deliberato contestualmente alla riduzione per perdite, ma la sottoscrizione non deve essere per forza contestuale (salvo quanto infra osservato con riguardo alla cosiddetta tecnica dell’altalena), essendo sufficiente che il termine finale dell’aumento non sia eccessivamente protratto nel tempo, ma appaia congruo, come di solito si ritiene il termine finale pari al termine di quattordici giorni previsto dal Codice per l’esercizio del diritto di opzione dei soci.
Sul punto, è opportuno soffermarsi sull’ipotesi peculiare di perdite che hanno comportato l’azzeramento del capitale sociale, o addirittura hanno comportato una riduzione sottozero (cioè nel caso in cui, anche dopo la riduzione a zero del capitale, residuano perdite).
In questi casi, il primo problema da affrontare è quello della disciplina del diritto di opzione o sottoscrizione dei soci in relazione all’aumento in ricapitalizzazione. Per le s.r.l. non sorge un problema interpretativo, in quanto l’art. 2482-quater del Codice civile dispone espressamente che in questo caso non possono essere modificati i diritti di partecipazione dei soci, con la conseguenza che il loro diritto di sottoscrizione non può essere né escluso, né limitato, salvo in caso di consenso negoziale unanime dei soci in tal senso, che in questo caso vale come rinuncia al diritto di sottoscrizione.
La disciplina delle società azionarie, viceversa, non prevede una disposizione analoga, pertanto, la lacuna è stata colmata dall’interpretazione dottrinale, che, secondo l’opinione preferibile, è nel senso di ammettere la limitazione del diritto di opzione dei soci per uno dei motivi di cui all’art. 2441 del Codice civile (cioè, sostanzialmente, per conferimento in natura e per interesse sociale, spesso da intendersi come l’interesse della società di offrire l’aumento in sottoscrizione a un terzo), ma non l’esclusione del diritto, in quanto, in caso contrario, i soci la cui partecipazione è stata annullata co l’azzeramento del capitale sociale, non potendo sottoscrivere l’aumento in ricapitalizzazione, verrebbero radicalmente esclusi dalla società.
Ulteriormente, nel caso in cui residuano perdite a seguito dell’azzeramento del capitale sociale, l’aumento in ricapitalizzazione deve essere strutturato in moda tale non solo da ricostituire il minimo legale del capitale, ma anche di eliminare le perdite residue.
A tal fine, la dottrina ha individuato tre possibili vie. In primo luogo, parallelamente alla delibera di aumento, i soci potrebbe fare dei versamenti a fondo perduto in favore della società in ammontare pari alle perdite residue, da imputare a copertura delle medesime (tale tecnica, tuttavia, non è consigliabile, in quanto non dà l’opportuna pubblicità ai terzi della situazione di crisi in cui la società è incorsa).
In secondo luogo, si può deliberare l’aumento in ricapitalizzazione fissando un sovrapprezzo complessivamente pari alle perdite residue.
Da ultimo, la dottrina ha altresì elaborato una tecnica composita, che si articola in due passaggi, definita altalena, che consiste nell’azzeramento del capitale e contestuale aumento oneroso ad un importo pari alla somma della cifra del capitale che la società intende avere alla fine dell’operazione e della cifra delle perdite residue, seguito da una seconda delibera di riduzione del capitale per perdite, di importo pari alle perdite residue (per fare un esempio, se la Alfa s.p.a. ha capitale pari ad euro 100.000, perdite per euro 150.000 e vuole eliminare le perdite fissando il capitale finale in euro 50.000, può deliberare la riduzione del capitale da euro 100.000 ad euro zero per perdite, che residuano in euro 50.000, contestualmente aumentando il capitale da euro zero ad euro 100.000, per poi ridurre nuovamente il capitale da euro 100.000 ad euro 50.000 per perdite, che si azzerano): per questo, come sopra accennato, questo è l’unico caso in cui l’aumento in ricapitalizzazione deve per forza essere sottoscritto contestualmente per l’intero, viceversa, non si potrebbe procedere alla seconda riduzione per perdite.
Le altre ipotesi di riduzione
Al di fuori delle ordinarie riduzione reale volontaria e riduzione per perdite, il Codice civile prevede diverse altre ipotesi di riduzione del capitale sociale, senza tuttavia delinearne in modo esatto la natura e, di conseguenza, la disciplina applicabile.
Tali riduzioni, infra analizzate, invero, sono tutte accomunate soltanto dalla circostanza che, in presenza dei presupposti legali, sono obbligatorie (con la sola eccezione della riduzione per annullamento di azioni proprie acquistate in violazione prima che sia decorso un anno dall’acquisto).
La riduzione per recesso
La riduzione del capitale a seguito del recesso di un socio è prevista per le società azionarie e per le s.r.l., rispettivamente, dagli artt. 2437 e 2473 del Codice civile, che la prevede come extrema ratio, nel caso in cui la società, seguendo il procedimento indicato dalle citate norma, non sia riuscita a fare acquistare la partecipazione del socio receduto agli altri soci, ad un terzo, ovvero, nelle sole società azionarie, non sia stato possibile procedere all’acquisto di azioni proprie da parte della società.
Tale ipotesi di riduzione, come si osserverà, è l’unica in relazione alla quale non si pongono problemi relativi alla disciplina applicabile, in quanto sono le medesime norme citare a disporre espressamente che, in caso di riduzione del capitale volta a liquidare la partecipazione in favore del socio receduto, la riduzione è efficace solo dopo novanta giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, se nessuno dei creditori sociali anteriori all’iscrizione ha fatto opposizione.
In caso di scioglimento del singolo rapporto sociale (per recesso, morte o esclusione) del socio di società di persone e conseguente riduzione del capitale volta alla liquidazione del socio receduto/escluso o dei successori del socio defunto, invece, è discusso se spetti ai creditori sociali il diritto di opporsi alla riduzione ex art. 2306 del Codice civile: invero, sebbene appia chiara la natura reale della riduzione in oggetto (in quanto la società riduce il proprio patrimonio quanto basta per liquidare la partecipazione del socio uscente), la dottrina forse oggi prevalente ha affermato che l’opposizione spetterebbe solo quando la società decide di procedere con la riduzione del capitale, pur avendo riserve che potrebbero essere usate per la liquidazione del socio uscente (cioè solo quando la riduzione è volontaria), mentre non spetterebbe quando, non essendoci riserve, la riduzione è obbligatoria.
La riduzione per revisione della stima
La possibilità degli amministratori di procedere alla revisione al ribasso della perizia giurata di stima dei conferimenti in natura è prevista solo per le società azionarie, ai sensi dell’art. 2343 del Codice civile: in questo caso, prevede la norma che, se a seguito della revisione gli amministratori attribuiscono al bene conferito un valore inferiore almeno ad un quinto del valore dichiarato nella perizia revisionata, sarà chiesto al socio conferente di scegliere se integrare in denaro il gap rimasto scoperto a seguito della revisione, di recedere dalla società, oppure rimanere inerte, subendo una riduzione della partecipazione pari al gap rimasto scoperto.
In base alla condotta del socio, dunque, l’art. 2343 del Codice civile può portare a due diverse ipotesi di riduzione del capitale sociale, cioè la riduzione per recesso del socio, che avrà ad oggetto la sua intera partecipazione, o la riduzione proporzionale, di importo pari alla parte di conferimento rimasta scoperta.
Quanto alla prima delle due ipotesi, nonostante verrebbe spontaneo applicare analogicamente la disciplina della riduzione per recesso del socio sopra esposta (in quanto anche in questo caso la causa della riduzione è il recesso di un socio), la norma in commento non fa espresso riferimento all’opposizione dei creditori ex art. 2445 del Codice civile e questo ha fatto sì che fossero elaborate tre diverse teorie sulla natura giuridica della riduzione in esame.
Secondo alcuni, si tratterebbe di una riduzione interamente reale (in quanto, per la parte effettivamente versate, la riduzione del capitale comporta riduzione del patrimonio e, per la parte revisionata, la società sta rinunciando ad un credito verso il socio, quindi sta riducendo il proprio patrimonio) quindi interamente soggetta all’opposizione dei creditori; per altri, sarebbe una riduzione interamente nominale (in quanto la revisione sarebbe equiparabile ad una perdita subita dalla società), non dando quindi diritto di opposizione ai creditori; per altri ancora, la riduzione in discorso avrebbe natura mista (reale parte la parte effettivamente versata, in relazione alla quale la riduzione del capitale comporterebbe anche riduzione del patrimonio, e nominale per la parte revisionata, da considerarsi una perdita in senso lato), dunque, secondo alcuni, sottoposta ad opposizione dei creditori per la parte effettivamente versata e, secondo altri, immediatamente efficace in quanto, comunque, obbligatoria.
Alla riduzione proporzionale a seguito di revisione, invece, è, pacificamente, riconosciuta natura interamente nominale, in quanto la parte revisionata del conferimento non è mai stata realmente acquisita a patrimonio della società, quindi, si tratta di una riduzione immediatamente efficace.
La riduzione per mora del socio
Al pari di quanto avviene in caso di revisione al ribasso della stima di un conferimento in natura, è possibile che il socio che non abbia interamente liberato le azioni o quota sottoscritta sia, poi, inadempiente rispetto a tale obbligo di conferimento: la disciplina della mora è contenuta per le società azionarie e per le s.r.l., rispettivamente, agli artt. 2344 e 2466 del Codice civile, che prevedono un articolato procedimento realizzato dagli amministratori, volto ad ottenere l’adempimento dal socio stesso (in caso di protratto inadempimento, il socio viene costituito in mora) ovvero a rimettere in circolazione la sua partecipazione, alienandola ai soci o a terzi: solo in caso di infruttuoso esito di tali tentativi, gli amministratori dichiarano decaduto il socio e convocano l’assemblea per la riduzione del capitale sociale per importo pari all’intera partecipazione del socio decaduto, trattenendo quando da lui versato fino a quel momento.
Al pari di quanto osservato con riferimento alla riduzione per recesso a seguito di riduzione della stima, anche la natura giuridica della riduzione del capitale sociale per mora del socio è stata oggetto di ampia controversia dottrinale e giurisprudenziale, essendo sul punto state elaborate e sostenute tre teorie.
Secondo alcuni, sarebbe una riduzione interamente reale (in quanto, per la parte effettivamente versate, la riduzione del capitale avviene tramite riservizzazione, che, come sopra osservato, è una modalità attuativa della riduzione reale, e, per la parte rimasta inadempiuta, la società sta rinunciando ad un credito verso il socio, quindi sta riducendo il proprio patrimonio) quindi interamente soggetta all’opposizione dei creditori; per altri, sarebbe una riduzione interamente nominale (in quanto la mora sarebbe equiparabile ad una perdita subita dalla società e la parte di conferimento effettivamente versata sarebbe trattenuta dalla società a titolo di penale), non dando quindi diritto di opposizione ai creditori; per altri ancora, la riduzione in discorso avrebbe natura mista (reale parte la parte effettivamente versata e trattenuta a titolo di riservizzazione, e nominale per la parte inadempiuta, da considerarsi una perdita in senso lato).
La tesi della natura mista della riduzione per mora del socio è stata, da ultimo, accolta da due recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 25 febbraio 2020, n. 4956 e Cass. civ. Sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1185) che hanno, tuttavia, affermato che, trattandosi di una riduzione certamente obbligatoria, non darebbe diritto all’opposizione dei creditori.
La riduzione per annullamento di azioni proprie acquistate in violazione
Da ultimo, rimane da analizzare la riduzione del capitale per annullamento di azioni proprie acquistate in violazione dei presupposti di legge, sul punto precisandosi che tale ipotesi può ricorrere solo con riferimento a società azionarie, stante il divieto di operazioni su quote proprie sancito per le s.r.l. ex art. 2474 del Codice civile.
Ai sensi dell’art. 2357, comma 4 del Codice civile, “le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma”.
Sebbene ciò non sia espressamente previsto, tuttavia, è pacifico che, prima del decorso dell’anno dall’acquisto, la società possa decidere di dismettere le azioni proprie acquistate in violazione, invece che alienandole a terzi, annullandole, con conseguente riduzione del capitale sociale: in questo caso, la dottrina prevalente riconosce a tale riduzione natura reale e, stante la natura certamente volontaria della riduzione, afferma che spetta ai creditori sociali il diritto di opposizione ex art. 2445 del Codice civile.
Passato un anno dall’acquisto, tuttavia, l’annullamento delle azioni proprie acquistate in violazione e la corrispondente riduzione del capitale sociale diventano obbligatorie, e si è discusso in dottrina in merito alla natura giuridica della riduzione medesima.
Invero, se, da un lato, come sottolineano i sostenitori della natura reale, appare irragionevole riconoscere alla medesima riduzione natura reale o nominale in base al momento in cui viene deliberata, dall’altro lato è proprio il citato art. 2357 del Codice civile a fare espresso riferimento all’art. 2446 del Codice civile, norma dedicata alla riduzione per perdite. Ad ogni modo, al netto dell’interesse teorico sollevato dalla questione, si ritiene preferibile la tesi di coloro i quali affermano l’immediata efficacia della riduzione per annullamento di azioni proprie oltre l’anno (quindi, negando il diritto di opposizione dei creditori sociali), in quanto il riferimento testuale all’art. 2446 del Codice civile appare, invero, troppo pregnante per essere ignorato.
