LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL TRUST: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

 

Premessa generale: nozione e struttura del trust.

Il trust costituisce un istituto di origine anglosassone che, pur non trovando una disciplina organica nel Codice civile, ha ormai acquisito stabile cittadinanza nell’ordinamento italiano in forza della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione non introduce una disciplina sostanziale del trust, ma si limita a dettare criteri di riconoscimento dei trust validamente istituiti secondo una legge straniera regolatrice, individuata dal disponente.

In termini generali, il trust può essere definito come un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce determinati beni a un altro soggetto (trustee), affinché quest’ultimo li amministri e li gestisca in conformità a uno scopo o nell’interesse di uno o più beneficiari, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo e nella legge regolatrice prescelta.

Elemento qualificante dell’istituto è, dunque, la segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e distinto sia dal patrimonio personale del trustee, sia da quello del disponente e dei beneficiari, risultando destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità del trust.

Sotto il profilo strutturale, i soggetti essenziali del trust sono il disponente, il trustee e i beneficiari, ai quali si affiancano talora figure ulteriori, quali il guardiano, dotato di poteri di controllo o di veto sull’operato del trustee. La flessibilità dell’istituto consente una notevole varietà di configurazioni, che spaziano dai trust di tipo familiare a quelli di protezione patrimoniale, dai trust commerciali ai trust liquidatori, fino ai trust con finalità di garanzia o di pianificazione successoria.

È proprio tale flessibilità a rendere il trust uno strumento particolarmente apprezzato nella prassi notarile e professionale, ma al contempo a sollevare questioni di notevole complessità interpretativa, soprattutto con riferimento alla sua durata, alle modalità di estinzione e agli effetti che ne derivano, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

 

Durata del trust e cessazione anticipata: il quadro generale.

La durata del trust è, di regola, stabilita nell’atto istitutivo dal disponente, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge regolatrice applicabile. In molti ordinamenti di common law la durata del trust è soggetta a limiti temporali (tradizionalmente riconducibili alla rule against perpetuities, che mira a contrastare la creazione di vincoli segregativi perpetui), mentre in altri ordinamenti tali limiti risultano oggi notevolmente attenuati o addirittura assenti.

Accanto alla cessazione “naturale” del trust, che si verifica allo spirare del termine finale o al compimento della finalità indicata dal disponente, la prassi conosce ipotesi di cessazione anticipata, che possono dipendere dalla volontà dei beneficiari, dal venir meno della finalità perseguita o da sopravvenienze che rendono impossibile o inutile la prosecuzione del rapporto fiduciario.

È proprio su questo terreno che si collocano le principali questioni oggetto del presente contributo, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui il trust può cessare prima del termine originariamente previsto e agli effetti giuridici e fiscali che ne derivano.

 

La rule Saunders v. Vautier: cessazione anticipata su iniziativa dei beneficiari.

La prima e più nota ipotesi di cessazione anticipata del trust è rappresentata dall’applicazione della rule Saunders v. Vautier, elaborata dalla giurisprudenza inglese e oggi codificata in taluni ordinamenti di common law, come ad esempio la legge di Jersey.

Secondo tale regola, qualora tutti i beneficiari del trust siano maggiorenni, capaci e consenzienti, essi possono pretendere la cessazione anticipata del trust e l’immediata attribuzione del patrimonio loro destinato, anche in deroga alla volontà originaria del disponente. Il presupposto essenziale per l’applicazione della rule è che i beneficiari costituiscano una classe chiusa e determinata, tale da consentire l’espressione di una volontà effettivamente ed incontestabilmente unanime allo scioglimento anticipato.

Ne deriva che la rule Saunders v. Vautier non è applicabile nei casi, assai frequenti nella prassi, in cui tra i beneficiari siano ricompresi soggetti futuri o eventuali, come i discendenti non ancora nati dei beneficiari attuali. In tali ipotesi, l’impossibilità di ottenere il consenso di tutti i potenziali beneficiari preclude radicalmente il ricorso a questo strumento.

Quando la rule risulta applicabile, la cessazione anticipata del trust comporta l’assegnazione diretta dei beni in trust ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo o in proporzione alle rispettive posizioni di favore.

 

La rinuncia dei beneficiari e la cessazione per impossibilità della finalità.

Laddove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della rule Saunders v. Vautier, il diritto dei trust conosce un’ulteriore ipotesi di cessazione anticipata, di segno profondamente diverso: la rinuncia di tutti i beneficiari alle rispettive posizioni di favore.

È principio generalmente riconosciuto che il beneficiario di un trust ha sempre il diritto di rinunciare alla propria posizione beneficiaria, anche qualora l’atto istitutivo lo vieti espressamente e anche nel caso in cui egli abbia già tratto vantaggi dall’attività del trustee. La rinuncia, per produrre effetti definitivi, dovrebbe tuttavia essere espressamente qualificata come irrevocabile, onde evitare che una successiva revoca possa rimettere in vita il rapporto fiduciario.

Qualora tutti i beneficiari rinuncino alle rispettive posizioni, il trust si trova privo di beneficiari e diviene, pertanto, impossibile il perseguimento della finalità per la quale era stato istituito. In tale situazione, il trustee non può far altro che prendere atto della sopravvenuta impossibilità e dichiarare la cessazione del trust.

 

L’automatic resulting trust in favore del disponente.

La cessazione anticipata del trust per rinuncia dei beneficiari determina la nascita di un automatic resulting trust in favore del disponente (in altri termini, i beni trasferiti al trustee con l’atto istitutivo vengono automaticamente ritrasferiti al settlor), o, se questi sia nel frattempo deceduto, dei suoi eredi legittimi o testamentari.

Il resulting trust si fonda sull’idea che, venuta meno la finalità o il soggetto beneficiario del trust, i beni non possano restare sine titulo nella sfera del trustee e debbano, pertanto, “ritornare” al soggetto dal quale provenivano. Si tratta di un effetto automatico, che non richiede un nuovo atto dispositivo da parte del disponente o del trustee, ma discende direttamente dalla struttura del rapporto fiduciario.

È importante sottolineare che, nel periodo di vigenza del trust, il trustee può aver compiuto operazioni di gestione che hanno modificato la composizione del fondo in trust, attraverso investimenti, disinvestimenti, permutazioni o alienazioni. Ne consegue che, in caso di resulting trust, il disponente non riceve necessariamente i medesimi beni originariamente trasferiti, bensì il patrimonio in trust nella sua consistenza attuale, quale risultante dall’attività gestoria svolta dal trustee.

 

Profili fiscali della retrocessione al disponente.

Sotto il profilo fiscale, la retrocessione dei beni al disponente in conseguenza della cessazione anticipata del trust è stata oggetto, negli ultimi anni, di un orientamento sempre più consolidato, tanto in giurisprudenza quanto nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.

È ormai pacifico che tale retrocessione sia fiscalmente neutra, in quanto non integra un trasferimento intersoggettivo di ricchezza, né una manifestazione di capacità contributiva. L’assenza di un arricchimento gratuito a favore di un soggetto diverso dal disponente esclude, in radice, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990.

In questo senso si è espressa, tra le altre, la Corte di Cassazione con n. 8719/2021, la quale ha qualificato la retrocessione dei beni in trust come un’operazione meramente “neutra”, priva di effetti traslativi rilevanti ai fini impositivi, anche con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, che risultano dovute in misura fissa.

 

Il problema dei “medesimi beni” e le recenti evoluzioni normative.

Meno condivisibile appare, invece, l’orientamento espresso in talune risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la neutralità fiscale della retrocessione opererebbe soltanto nel caso in cui i beni ritornati al disponente siano i medesimi, per specie e natura, di quelli originariamente conferiti in trust.

Tale impostazione non trova fondamento né nella struttura del trust, né nei principi generali dell’imposizione indiretta. Ciò che rileva, infatti, non è l’identità materiale dei beni, bensì l’assenza di un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità. Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la retrocessione del patrimonio in trust deve essere considerata nella sua dimensione unitaria e non come mera restituzione di singole res.

Sul punto interviene oggi in modo chiarificatore il nuovo articolo 4-bis del Testo unico delle successioni e donazioni (c.d. Tus), che riconduce espressamente la rilevanza fiscale dei trust alla loro idoneità a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, escludendo ogni imposizione nei casi in cui beneficiario sia lo stesso disponente.

 

L’attribuzione agli eredi del disponente premorto.

Diversa è l’ipotesi in cui il disponente sia deceduto prima della rinuncia dei beneficiari e della conseguente cessazione anticipata del trust. In tal caso, come detto, il resulting trust opera in favore degli eredi del disponente, i quali ricevono il patrimonio non iure successionis, bensì iure trust.

Da ciò deriva che tali beni non rientrano mai nell’asse ereditario del de cuius alla data del decesso e non sono, pertanto, oggetto di dichiarazione di successione.

Sotto il profilo fiscale, tuttavia, l’attribuzione agli eredi determina un effettivo arricchimento, sicché trova applicazione la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, nei limiti e secondo i criteri oggi delineati dal nuovo articolo 4-bis del Tus, con particolare riguardo all’eventuale opzione per la c.d. “tassazione all’entrata”.

 

Considerazioni conclusive.

La cessazione anticipata del trust rappresenta un momento di particolare delicatezza nella vita del rapporto fiduciario, in cui si intrecciano profili civilistici, fiscali e successori di notevole complessità. La distinzione tra cessazione per effetto della rule Saunders v. Vautier e cessazione per rinuncia dei beneficiari consente di cogliere la profonda diversità degli effetti che ne derivano, soprattutto con riferimento alla destinazione finale del patrimonio in trust.

L’evoluzione della giurisprudenza e della prassi amministrativa, unitamente ai recenti interventi normativi, sembra oggi orientata verso una lettura più coerente e sistematica dell’istituto, fondata sul principio della capacità contributiva e sull’effettiva esistenza di un arricchimento gratuito. In tale contesto, il ruolo del Notaio e dei professionisti coinvolti nella strutturazione e nella gestione dei trust resta centrale, tanto nella fase istitutiva quanto in quella, non meno complessa, della loro cessazione anticipata.