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LE DISTANZE LEGALI: PROFILI CIVILISTICI E RICADUTE APPLICATIVE ALLA LUCE DELLO STUDIO DEL NOTARIATO N. 227-2024

 

Le distanze legali nel sistema del Codice civile.

La disciplina delle distanze legali tra costruzioni costituisce uno dei nuclei storici della disciplina del diritto di proprietà, collocandosi al crocevia tra tutela del vicino, governo del territorio e funzione sociale del diritto dominicale. La materia è regolata principalmente agli articoli 873 e seguenti del Codice civile, che dettano una disciplina di carattere generale, destinata ad operare in via sussidiaria rispetto alle norme speciali e, in particolare, alla normativa urbanistica ed edilizia.

L’art. 873 del Codice civile stabilisce il principio secondo cui le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a una distanza non inferiore a tre metri, salvo che i regolamenti locali stabiliscano una distanza maggiore.

La norma, nella sua formulazione essenziale, esprime un equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, la libertà del proprietario di edificare sul proprio fondo; dall’altro, la necessità di prevenire pregiudizi alla salubrità, alla sicurezza e al godimento del fondo vicino.

Accanto a tale disposizione cardine, il Codice civile disciplina una pluralità di ipotesi particolari: dalle distanze per pozzi, cisterne e tubazioni (artt. 889–891 del Codice civile), alle distanze per alberi e siepi (artt. 892–896 del Codice civile), fino alle norme sulle luci e vedute (artt. 900–907 del Codice civile). Si tratta di un sistema articolato, nel quale la distanza legale opera non solo come limite statico al diritto di proprietà, ma anche come strumento di composizione preventiva dei conflitti tra vicini.

 

La natura giuridica delle norme sulle distanze.

Tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla natura delle norme in materia di distanze legali, oscillando tra una qualificazione in termini di norme imperative e una lettura più flessibile, che ne ammette la derogabilità in presenza di determinati presupposti.

L’orientamento oggi prevalente distingue tra norme sulle distanze aventi carattere pubblicistico e norme di natura privatistica. Le prime, generalmente contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici, perseguono interessi generali e sono, pertanto, inderogabili. Le seconde, dettate dal Codice civile, tutelano prevalentemente interessi privati e possono, entro certi limiti, essere oggetto di deroga mediante accordo tra i proprietari confinanti.

È proprio in questo spazio, apparentemente marginale ma in realtà di enorme rilevanza pratica, che si collocano molte delle questioni affrontate nella prassi notarile, specie in occasione di atti di trasferimento immobiliare o di regolamentazione dei rapporti di vicinato.

 

Distanze legali, regolamenti locali e diritto vivente.

Un ulteriore elemento di complessità deriva dal rapporto tra la disciplina codicistica e la normativa urbanistica locale. È noto come i regolamenti edilizi comunali possano imporre distanze maggiori rispetto a quelle previste dal Codice civile, e come tali prescrizioni prevalgano sulle norme codicistiche.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in presenza di una disciplina urbanistica che imponga distanze inderogabili, non è consentita alcuna convenzione tra privati che ne consenta l’elusione, neppure mediante atti di asservimento o rinuncia. Diversamente, in assenza di una disciplina pubblicistica più restrittiva, le distanze codicistiche tornano a operare come parametro di riferimento e possono essere oggetto di pattuizione tra i privati interessati.

Ne consegue che l’interprete, e in particolare il Notaio, è chiamato a una verifica puntuale e preliminare della normativa applicabile al caso concreto, al fine di individuare correttamente l’ambito di derogabilità della disciplina sulle distanze.

 

La successione nel tempo delle norme sulle distanze.

Un profilo di particolare rilevanza applicativa nella disciplina delle distanze legali concerne la successione nel tempo delle norme urbanistiche ed edilizie che incidono sulla determinazione delle distanze tra costruzioni. La questione si pone, in particolare, quando, nel corso dell’attività edificatoria o successivamente alla realizzazione dell’opera, intervengano disposizioni sopravvenute che modificano il quadro normativo di riferimento.

Nel caso in cui una nuova normativa urbanistica-edilizia introduca prescrizioni più restrittive rispetto a quelle previgenti, la giurisprudenza ha chiarito che la situazione giuridica del privato non può dirsi definitivamente cristallizzata per il solo fatto del rilascio del titolo abilitativo.

Ne consegue che le costruzioni ancora in corso di realizzazione devono conformarsi alla disciplina sopravvenuta, qualora il fabbricato non sia stato ancora realizzato nei suoi elementi essenziali. In tale ipotesi, il progetto dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni, non potendosi invocare l’affidamento derivante dal titolo edilizio originario.

Diversamente, qualora la costruzione sia già venuta ad esistenza nei suoi elementi strutturali fondamentali, tali da consentire una concreta misurazione delle distanze, la normativa sopravvenuta non potrà incidere sulla situazione ormai consolidata. In questi casi, infatti, l’opera deve considerarsi giuridicamente esistente e, pertanto, sottratta all’applicazione delle prescrizioni più restrittive introdotte successivamente.

Speculare è l’ipotesi in cui la normativa sopravvenuta risulti più favorevole rispetto a quella previgente. In tali casi, essa trova applicazione con effetti retroattivi, impedendo la demolizione di costruzioni che, pur realizzate in violazione della disciplina precedente, risultino conformi alla normativa successivamente entrata in vigore. La sopravvenienza della norma più favorevole opera, dunque, quale limite all’esperibilità delle azioni dirette alla riduzione in pristino.

L’unico limite a tale principio è rappresentato dall’intervenuto giudicato definitivo. Qualora, infatti, sia già stata pronunciata una decisione irrevocabile che imponga la demolizione dell’opera, questa dovrà essere eseguita, anche se una normativa sopravvenuta avrebbe reso legittima la costruzione. In tali ipotesi, prevale l’esigenza di certezza del diritto e di stabilità delle decisioni giurisdizionali, che impedisce alla disciplina successiva di incidere su situazioni definitivamente accertate.

 

Le distanze legali come limite relativo e la loro derogabilità.

Nel diritto vivente si è progressivamente affermata la qualificazione delle distanze codicistiche come limiti legali relativi, suscettibili di essere superati mediante il consenso del vicino, purché non venga violata una norma imperativa di carattere pubblicistico.

Tale consenso può assumere forme diverse: dalla rinuncia preventiva all’azione di riduzione in pristino, alla costituzione di una servitù, fino a veri e propri accordi di deroga convenzionale alle distanze. La questione centrale diviene, allora, quella della qualificazione giuridica di tali accordi e dei loro effetti nei confronti dei successivi aventi causa.

È su questo punto che la riflessione notarile ha offerto, negli anni, contributi di particolare rilievo, culminati nello Studio del Notariato n. 227-2024, che affronta in modo sistematico il tema delle distanze legali sotto il profilo negoziale e circolatorio.

 

Lo Studio del Notariato n. 227-2024: impostazione e obiettivi.

Lo Studio n. 227-2024 della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato si propone di fare chiarezza sulle modalità attraverso cui le distanze legali possono essere oggetto di regolamentazione convenzionale, soffermandosi in particolare sulla distinzione tra rinuncia, deroga e costituzione di diritti reali.

L’obiettivo dichiarato dello Studio è quello di fornire all’operatore pratico criteri interpretativi solidi e coerenti con l’elaborazione giurisprudenziale, evitando soluzioni formalistiche che rischiano di compromettere la certezza dei traffici giuridici.

 

Rinuncia alle distanze e limiti soggettivi.

Uno dei primi punti affrontati dallo Studio riguarda la possibilità per il proprietario confinante di rinunciare al rispetto delle distanze legali. La rinuncia, intesa come negozio unilaterale, è ritenuta ammissibile con riferimento alle distanze codicistiche, in quanto espressione di un diritto disponibile.

Tuttavia, lo Studio chiarisce come tale rinuncia abbia, di regola, efficacia meramente obbligatoria, producendo effetti esclusivamente tra le parti che l’hanno posta in essere. Ne consegue che essa non è idonea, di per sé, a vincolare i successivi aventi causa del fondo rinunciante, salvo che venga trasfusa in un atto avente natura reale.

Questo profilo assume particolare rilievo nella prassi notarile, poiché impone una valutazione attenta della forma e del contenuto degli accordi, soprattutto quando essi sono destinati a incidere stabilmente sull’assetto dei fondi.

 

La costituzione di servitù in deroga alle distanze.

Secondo l’impostazione accolta dallo Studio n. 227-2024, la soluzione più coerente sul piano sistematico per rendere stabile e opponibile ai terzi una deroga alle distanze legali è la costituzione di una servitù prediale.

In tale prospettiva, la deroga alle distanze non si configura come una mera rinuncia, bensì come l’attribuzione al fondo dominante del diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale, con correlativo peso imposto sul fondo servente. La servitù, in quanto diritto reale, è idonea a seguire il fondo e a vincolare anche i successivi proprietari.

Lo Studio sottolinea come questa ricostruzione sia coerente con l’elaborazione giurisprudenziale, che ha più volte riconosciuto la possibilità di costituire servitù aventi ad oggetto il mantenimento di opere in deroga alle distanze, purché non siano violate norme imperative di carattere urbanistico.

 

Titolo, usucapione e stato dei luoghi.

Inoltre, lo Studio ricorda come la presenza di un titolo valido o l’intervenuta usucapione del diritto di mantenere la costruzione possano precludere l’azione del vicino, anche in assenza di una distanza conforme al Codice civile.

In particolare, l’usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore richiede il possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto, del relativo diritto, desumibile dallo stato dei luoghi. Anche sotto questo profilo, il ruolo del Notaio si rivela centrale, sia nella ricostruzione della situazione giuridica pregressa, sia nella corretta rappresentazione delle risultanze negoziali.

 

Ricadute operative e responsabilità notarile.

Lo Studio del Notariato n. 227-2024 insiste con forza sulle ricadute operative della materia delle distanze legali, richiamando l’attenzione sulla responsabilità del Notaio nella redazione degli atti e nella tutela dell’affidamento delle parti.

La mancata o impropria qualificazione di un accordo in materia di distanze può dar luogo a contenziosi futuri, specie in occasione di trasferimenti successivi. Di qui l’esigenza di una chiara emersione, in atto, della natura reale o obbligatoria delle pattuizioni, nonché della loro idoneità a vincolare i successivi aventi causa.

 

Considerazioni conclusive.

La disciplina delle distanze legali, lungi dall’essere un retaggio di un diritto civile statico e superato, si conferma terreno di continua elaborazione interpretativa, in cui si intrecciano esigenze di tutela del vicino, libertà negoziale e certezza dei traffici.

Lo Studio del Notariato n. 227-2024 offre un contributo di particolare valore sistematico, chiarendo come le distanze codicistiche possano essere oggetto di regolamentazione convenzionale, purché ciò avvenga nel rispetto della distinzione tra obbligazioni personali e diritti reali e senza violare norme imperative di carattere pubblicistico.

Ancora una volta, emerge con evidenza il ruolo centrale del Notaio quale garante dell’equilibrio tra autonomia privata e legalità, chiamato a tradurre in soluzioni negoziali corrette e stabili una materia che, per la sua apparente semplicità, nasconde in realtà insidie di notevole rilievo pratico.