Natura giuridica dell’azienda

Ai sensi dell’art. 2555 del c.c., l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Tale definizione codicistica, tuttavia, non vale a chiarire la natura giuridica dell’azienda, in relazione alla quale, infatti, si è sviluppato negli anni un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ad oggi mai sopito.

Sul punto, si precisa, fin da subito, che, al netto di un’opinione assolutamente minoritaria che considera l’azienda come una somma di beni, slegati gli uni dagli altri uniti solo da un vincolo funzionale finalizzato all’attività d’impresa (c.d. teoria atomistica), vi è ormai sostanziale unanimità di vedute nel riconoscere all’azienda la natura di universalità, per tale intendendosi una pluralità di cose (e situazioni giuridiche, in base alla teoria sostenuta) che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione comune.

Il dibattito verte, invero, su che tipo di universalità sia l’azienda, se un’universitas facti, ovvero un’universitas iuris, con la conseguenza che, accogliendo la prima impostazione, farebbero parte dell’azienda i soli beni aziendali, mentre, considerandola un’universalità di diritto, sarebbero ricompresi anche tutti i rapporti giuridici ad essa inerenti (cioè, tutti i crediti, debiti e contratti aziendali).

Pertanto, l’accoglimento di una delle due teorie determina importanti conseguenze su tutta la disciplina dell’azienda e, soprattutto, sulla disciplina della sua circolazione, infra esposta.

 

Circolazione inter vivos

Salvo quanto infra precisato in relazione ai debiti aziendali della sola azienda commerciale, l’accennata questione della natura giuridica dell’azienda non assume particolare rilievo quando l’imprenditore ne dispone con atto tra vivi: ciò perché è lo stesso Codice Civile a disciplinare espressamente la sorte dei rapporti giuridici connessi all’azienda.

In particolare, ai sensi dell’art. 2558 c.c., l’acquirente subentra nei contratti aziendali (cioè, stipulati per l’esercizio dell’azienda), ad eccezione di quelli avente carattere personale e, dunque, intrinsecamente legati alla persona dell’imprenditore alienante: è, tuttavia, fatto salvo il diritto del terzo ceduto entro tre mesi dalla notifica del trasferimento, se sussiste giusta causa, salvo, in questo caso, la responsabilità dell’alienante verso l’acquirente.

Si tratta, dunque, di una norma derogatoria rispetto alla disciplina generale in materia di cessione del contratto (di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.), che prevede il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente, senza il necessario consenso del ceduto.

Dal tenore letterale dell’art 2558 c.c. (“se non è pattuito diversamente […]”), ad ogni modo, si evince senza ombra di dubbio che la disciplina appena richiamata ha natura dispositiva, essendo quindi derogabile dalle parti, che possono perciò convenire che non si verifichi la cessione dei contratti aziendali. Ciò è vero, ma con una eccezione: ai sensi dell’art. 2112 c.c., che è norma speciale ed inderogabile, l’acquirente deve subentrare, necessariamente, nei contratti aziendali di lavoro subordinato.

Quanto ai crediti aziendali, anche il successivo art. 2559 c.c. prevede una disciplina derogatoria rispetto a quella di diritto comune, disponendo che l’efficacia della cessione decorra dall’iscrizione del trasferimento d’azienda nel Registro delle Imprese, tramite una sorta di “notifica collettiva”, che si sostituisce alla ordinaria notifica al debitore ceduto, o sua presa d’atto espressa: anche in questo caso, dunque, la cessione dell’azienda comporta il subentro del terzo anche nel rapporto giuridico (credito aziendale), salva, comunque, la diversa convenzione delle parti.

La disciplina di maggior rilievo pratico è, tuttavia, quella contenuta nell’art. 2560 c.c., relativa ai debiti aziendali. Al primo comma, il codice detta il principio generale per cui l’alienante non è liberato, salvo che i creditori non abbiano prestato espresso consenso, che si configura come un’ipotesi di accollo liberatorio ex lege.

Precisa, poi, il secondo comma che, dei soli debiti dell’azienda commerciale, che risultano dai libri contabili obbligatori, risponde anche l’acquirente (così ribadendo il principio generale del primo comma, per cui l’alienante non è comunque liberato): in relazione alla natura di questa responsabilità dell’acquirente, tuttavia, sono state elaborate e sostenute due distinte tesi, che discendono dalle due diverse teorie sulla natura giuridica dell’azienda di cui sopra.

Se si considera l’azienda come un’universitas facti, invero, i debiti aziendali non sono ricompresi nella cessione, dunque, il peso economico del debito continuerà a gravare sul solo alienante, mentre la responsabilità dell’acquirente ex art 2560 comma 2 c.c. sarà assimilabile a quella di un fideiussore.

Viceversa, riconoscendo all’azienda natura di universitas iuris e considerando, perciò, i debiti compresi nella cessione e dovendo quindi il peso economico del debito gravare, in ultima istanza, sul cessionario, la responsabilità di quest’ultimo avrà fonte in un accollo cumulativo ex lege.

 

Circolazione mortis causa: in particolare, la sorte dei debiti aziendali

Perplessità di gran lunga maggiori si riscontrano nel tentativo di ricostruire la disciplina di contratti, crediti e debiti aziendali in caso di circolazione dell’azienda a causa di morte, in quanto il legislatore si esime dal disciplinare espressamente questa ipotesi.

Ad ogni modo, secondo opinione autorevole e condivisibile, gli artt. 2558 e 2559 c.c., relativi a contratti e crediti aziendali troverebbero applicazione anche alla circolazione mortis causa dell’azienda.

La questione senza dubbio più spinosa, invece, attiene alla sorte dei debiti aziendali, quando l’azienda cade in successione. Nessun particolare problema si porrebbe accogliendo la tesi della natura di universitas facti, considerando, così, i debiti aziendali come slegati dall’azienda e, per converso, parificabili a qualsiasi altro debito ereditario, restando, dunque, in capo agli eredi, a norma degli artt. 752 e 754 del c.c.

Sul punto, si segnala un’importante pronuncia di legittimità, Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1720, la quale si è, tuttavia, pronunciata sulla sola ipotesi di circolazione dell’azienda mortis causa a titolo di legato, affermando che, a prescindere dalla natura giuridica che si riconosce all’azienda: ai fini di una maggiore chiarezza, è infatti opportuno trattare separatamente le due ipotesi di successione mortis causa a titolo universale, ovvero a titolo particolare.

In caso di legato di azienda, come ribadito dalla citata Cassazione, anche il legatario risponde dei debiti, ma ciò a prescindere dalla tesi che si accoglie sulla natura giuridica dell’azienda, in quanto la responsabilità del legatario discende dalle norme del diritto successorio, con la conseguenza che, nei rapporti interni il peso economico dei debiti graverà sul legatario, ovviamente nei soli limiti del valore dell’azienda legata, ai sensi degli artt. 668 e 671 c.c., viceversa, nei rapporti esterni vi sarà una responsabilità concorrente del legatario e degli eredi, in forza degli artt. 671 e 754 c.c.

Se, invece, l’azienda viene assegnata a titolo di eredità, ferma la pacifica responsabilità di tutti gli eredi nei rapporti esterni ex art 754 c.c., è questione ad oggi discussa quella se, nei rapporti interni tra gli eredi, il peso economico dei debiti aziendali debba gravare su tutti in proporzione della rispettiva quota ex art. 752 c.c., come avviene per tutti i debiti ereditari, ovvero debba essere sopportato sul solo erede assegnatario, essendo considerato “una parte” di quanto assegnatogli.