LA DIVISIONE SOGGETTIVAMENTE PARZIALE (CD. STRALCIO DIVISIONALE) CON O SENZA CONGUAGLIO

 

CENNI INTRODUTTIVI

L’istituto giuridico della divisione, disciplinato dagli artt. 1111 ss codice civile, rappresenta uno strumento che ha come scopo quello di sciogliere la comunione ereditaria tra più coeredi sul patrimonio del de cuius.

Il nostro ordinamento, oltre alla tipica forma di divisione, prevede anche delle forme di divisione cosiddetta parziale, in quanto:

  • finalizzate ad attribuire beni solo ad alcuni dei condividenti (cosiddetta divisione soggettivamente parziale o stralcio divisionale)
  • oppure aventi ad oggetto solo alcuni dei beni che fanno parte della comunione (divisione oggettivamente parziale e assegno in conto futura divisione).

In questa sede ci occuperemo in via esclusiva dello stralcio divisionale e, in particolare, dei casi in cui è previsto o meno un conguaglio perequativo.

 

NATURA GIURIDICA E FUNZIONE DELLO STRALCIO DIVISIONALE

Lo stralcio divisionale o divisione soggettivamente parziale si configura ogni qual volta i condividenti assegnano uno o alcuni beni comuni ad uno solo dei condividenti o anche a più di uno, al fine di soddisfare integralmente la loro quota ereditaria.

Per effetto di tale assegnazione, pertanto, i condividenti non assegnatari restano in comunione sui beni residui, non oggetto di stralcio divisionale, con conseguente modificazione proporzionale delle quote.

Ad esempio, Tizio, Caio e Sempronio sono in comunione ereditaria nelle quote di 1/3 ciascuno sulla massa ereditaria del de cuius. Tutti e tre si recano dal Notaio, previo accordo tra loro, decidendo di assegnare a Tizio un bene immobile, il cui valore corrisponde alla quota ereditaria astratta a lui spettante.

Una volta “stralciato” Tizio, gli altri due Caio e Sempronio rimangono in comunione ereditaria sui restanti beni facenti parte del patrimonio, nelle quote modificate di 1/2 ciascuno, che andranno a dividere successivamente.

 

INDICAZIONE O MENO DELLE MENZIONI OBBLIGATORIE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN RIFERIMENTO AI BENI NON ASSEGNATI

Stante quanto finora esposto, con lo stralcio divisionale vi è la fuoriuscita immediata di un condividente dalla comunione, pertanto l’assegnatario perde definitivamente la qualità di comunista e viene meno il suo diritto sui restanti beni che compongono la massa ereditaria.

In questo modo, il principio di proporzionalità viene subito rispettato nel momento in cui si verifica l’assegnazione.

Con riferimento ai beni residui, in dottrina è tuttora discusso se in sede di stipula di uno stralcio divisionale sia opportuno inserire in atto anche le menzioni obbligatorie relative ai trasferimenti immobiliari dei beni non assegnati, oltre, ovviamente, a quelle del bene assegnato.

Sul punto vi sono tre orientamenti:

  1. secondo una parte della dottrina e della prassi notarile, più tradizionali, a fini tuzionistici sarebbe meglio inserire anche le menzioni relative a tali beni, anche se non si verifica un effetto traslativo diretto sugli stessi;
  2. secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 84/2018), invece, non verificandosi un effetto traslativo diretto sugli stessi, ma solo indiretto, in quanto mutano le quote in proporzione delle quali i condividenti rimanenti restano in comunione su di essi, non sarebbero necessarie le menzioni urbanistiche, ma sarebbe sufficiente, ai fini della voltura e della trascrizione dell’atto in Conservatoria, l’indicazione dei dati catastali;
  3. secondo un terzo orientamento, invece, sarebbe opportuno inserirle solo quando nella massa ereditaria vi sono solo due beni immobili e lo stralcio avviene per uno dei due comunisti, in quanto, in tale ipotesi, si verifica una divisione totale a tutti gli effetti.

 

PRESENZA DI CONGUAGLIO NELLO STRALCIO DIVISIONALE

In alcuni casi, quando si verifica una disuguaglianza di valori tra la quota assegnata al condividente stralciato e quella che gli spetta di diritto in proporzione agli altri comunisti, si ricorre allo strumento del conguaglio, il quale trova la sua unica disciplina normativa in una norma relativa alle successioni, l’art. 728 codice civile.

Il conguaglio consiste in una somma di denaro che deve essere corrisposta da chi tra i condividenti ha ricevuto beni di maggior valore, in favore di chi ha ricevuto meno, in modo da perequare le differenze quantitative e paralizzare l’azione di rescissione ex art. 735 codice civile.

Tale somma di denaro, però, non deve provenire dalla massa ereditaria, bensì dal patrimonio personale dei condividenti.

La giurisprudenza, inoltre, ha ritenuto che in caso di due comunisti, quando sorge un conguaglio a carico di uno di essi, non siamo più nell’ambito della divisione, bensì in un’ipotesi di vendita di quota ereditaria.

In conclusione, la funzione del conguaglio consiste essenzialmente nel riequilibrare la corrispondenza tra la pars quota (quota di diritto) e la pars quanta (quota di fatto) spettante ai condividenti in sede divisoria.