LE SERVITU’ INDUSTRIALI, IN PARTICOLARE: AZIENDALI E DI NON CONCORRENZA

 

INTRODUZIONE

La servitù può avere ad oggetto beni immobili, terreni o fabbricati.

Nonostante l’atipicità delle servitù, vi sono principi ai quali non si può assolutamente derogare in materia di costituzione di servitù.

In particolare, il vantaggio relativo al fondo dominante deve essere stabilito in modo da arrecare al fondo servente il minor aggravio possibile.

L’utilità deve avere necessariamente carattere economico.

 

SERVITU’ INDUSTRIALI

La seconda parte dell’art. 1028 codice civile disciplina il caso in cui l’utilità inerisca la destinazione industriale del fondo.

In tale ipotesi, il vantaggio deve riferirsi ad un’attività industriale o commerciale di natura continuata e non occasionale, da svolgersi mediante l’utilizzo del fondo dominante; pertanto, deve sussistere un collegamento tra il fondo e l’industria.

La servitù industriale può configurarsi anche se l’immobile è destinato ad attività commerciale ed in genere a qualsiasi attività produttiva di beni e servizi, purché diversa dalla coltivazione agricola del fondo e delle attività considerate agricole per connessione ai sensi dell’art. 2135 codice civile.

In queste ipotesi, il fondo dominante è frequentemente costituito dall’edificio o dall’opificio all’interno del quale si esercita l’attività industriale e l’utilitas deve essere sempre del fondo e non dell’imprenditore.

 

SERVITU’ AZIENDALI

Nell’ambito delle servitù di natura industriale non si possono non incanalare le cd. servitù aziendali, le quali integrano un’ipotesi di servitù “irregolari”.

Questa definizione deriva dal fatto che il peso imposto al fondo servente è strumentale all’esercizio di una determinata attività di impresa, indipendentemente dal fondo sul quale la stessa viene esercitata, in quanto manca il requisito dell’inerenza.

Un esempio di servitù aziendale è quella mediante il quale viene attribuito al titolare di un fondo il diritto di apporre un’insegna a vantaggio di un’attività commerciale gestita nell’immobile contiguo.

Questo diritto viene considerato dalla dottrina come diritto personale di godimento, il quale ha come scopo quello di incrementare l’attività di impresa.

Per tale ragione, nell’atto costitutivo è necessario sempre inserire obbligatoriamente la dichiarazione di conformità oggettiva del fondo servente.

Questa tesi delle servitù aziendali qualificabili come “irregolari” è sostenuta da buona parte della dottrina (Palazzi, Bianca e Comporti) nonché dalla giurisprudenza della Cassazione (in particolare la sentenza n. 16427 del 27 settembre 2012).

 

SERVITU’ DI NON CONCORRENZA

La servitù di non concorrenza è la servitù che vincola il proprietario del fondo servente a non svolgere sul proprio fondo la stessa attività economica che si esercita sul fondo dominante.

Questo tipo di servitù è ammissibile solo qualora l’attività imprenditoriale non possa prescindere dall’utilizzo del fondo dominante e a condizione che quest’ultimo sia destinato in modo duraturo all’esercizio dell’attività di impresa ivi esercitata, come sostengono autori del calibro di Bianca e Messineo.

Quanto alla durata di detta servitù, trova applicazione l’art. 2596 codice civile, in virtù del quale la previsione di un termine superiore a cinque anni o di durata indeterminata, deve ritenersi nulla e sostituita con il termine quinquennale, come sostenuto da Bianca.