La scissione con scorporo ammissibile anche in forma “collettiva” (prime riflessione a commento delle massime del Triveneto)
Premessa. La genesi normativa della scissione con scorporo e il ruolo della prassi notarile.
L’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina della scissione mediante scorporo rappresenta una delle innovazioni più significative degli ultimi anni in materia di operazioni straordinarie, collocandosi all’interno del più ampio processo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 e di modernizzazione degli strumenti di riorganizzazione societaria.
Il d.lgs. 19/2023 ha infatti inserito nel Codice civile l’art. 2506.1, entrato in vigore il 22 marzo 2023, delineando una figura di scissione che si affianca, senza sovrapporvisi integralmente, alle tradizionali ipotesi di scissione “ordinaria” già disciplinate dagli artt. 2506 e seguenti del Codice civile.
Come spesso accade in presenza di nuove fattispecie normative, la formulazione legislativa, pur chiara nella sua struttura di base, ha lasciato aperti numerosi interrogativi applicativi, specie con riguardo alla possibilità di combinare la scissione con scorporo con altre operazioni di scissione e, più in generale, alla sua compatibilità con schemi complessi e articolati di riorganizzazione di gruppo. In tale contesto, un ruolo centrale è stato assunto dalla prassi professionale e, in particolare, dal Notariato, chiamato a interpretare la nuova disciplina alla luce dei principi generali del diritto societario e della funzione economico-giuridica dell’operazione.
Dopo i primi interventi di Assonime (circolari n. 14 e 16 del 2023) e lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 45/2023, il Comitato Notarile del Triveneto ha recentemente elaborato due nuove massime, contraddistinte dalle sigle L.G.1 e L.G.2, che affrontano un tema di particolare rilievo pratico: l’ammissibilità di una scissione con scorporo realizzata in forma “collettiva”, ovvero mediante il concorso di più società scisse e/o mediante la combinazione, in un unico contesto negoziale, di scissione con scorporo e scissione ordinaria.
La nozione di scissione con scorporo ex art. 2506.1 del Codice civile.
Ai fini di una corretta ricostruzione del problema affrontato dal Comitato Notarile del Triveneto, è opportuno muovere dalla definizione normativa della scissione mediante scorporo.
L’art. 51 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 19 del 2023 ha inserito nel nostro ordinamento l’art. 2506.1 Codice Civile (modificato da ultimo dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88), il quale disciplina la scissione mediante scorporo: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.
La disposizione consente di cogliere immediatamente gli elementi qualificanti dell’operazione.
In primo luogo, essa si colloca chiaramente nell’alveo delle operazioni di scissione, condividendone la natura riorganizzativa e non traslativa, la continuità contabile e, sul piano fiscale, il regime di neutralità.
In secondo luogo, la peculiarità dello scorporo risiede nel meccanismo di assegnazione delle partecipazioni: diversamente dalla scissione ordinaria, nella quale le azioni o quote della beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa, nello scorporo esse sono assegnate direttamente alla società scissa stessa.
Ne consegue che la scissione con scorporo consente di realizzare una separazione patrimoniale senza alterare immediatamente l’assetto proprietario della società scissa, la quale diviene titolare di una partecipazione nella società beneficiaria. Si tratta, dunque, di uno strumento particolarmente flessibile, idoneo a soddisfare esigenze di riorganizzazione interna, di segregazione di rami d’azienda o di predisposizione di future operazioni straordinarie, mantenendo il controllo diretto sulle attività conferite.
Scissione ordinaria e scissione con scorporo: modelli alternativi e non incompatibili.
La disciplina positiva consente di affermare che la scissione ordinaria e la scissione con scorporo rappresentano due modalità alternative di realizzazione di una medesima operazione di base, vale a dire la scissione.
Nel primo caso, il patrimonio trasferito alla beneficiaria si “riflette” immediatamente sui soci della scissa, che ricevono le partecipazioni nella beneficiaria; nel secondo caso, l’effetto riflesso è mediato, poiché le partecipazioni restano in capo alla società scissa.
È proprio questa comune matrice che consente di interrogarsi sulla possibilità di combinare i due modelli all’interno di un medesimo disegno riorganizzativo. La legge, infatti, si limita a descrivere il meccanismo tipico dello scorporo, senza dettare divieti espressi circa la sua contestuale realizzazione da parte di più società o circa la sua combinazione con scissioni ordinarie. Su tale silenzio normativo si innestano le massime L.G.1 e L.G.2 del Notariato del Triveneto.
La scissione con scorporo “collettiva”.
Il primo scenario esaminato riguarda l’ipotesi in cui, in un unico contesto operativo e a favore di un’unica società beneficiaria, due o più società procedano contestualmente a una scissione con scorporo. In altri termini, più società scisse trasferiscono ciascuna una parte del proprio patrimonio alla medesima società beneficiaria di nuova costituzione, ricevendo in cambio, ciascuna per la propria quota, partecipazioni della beneficiaria da assegnare a se stesse.
Secondo il Notariato del Triveneto, tale operazione è pienamente legittima.
La motivazione si fonda su una lettura sistematica dell’art. 2506.1 del Codice civile, il quale non limita in alcun modo il numero delle società scorporanti né impone che lo scorporo sia realizzato isolatamente da una singola società. Ciascuna società coinvolta effettua una propria attribuzione patrimoniale, autonoma sotto il profilo causale e giuridico, ma coordinata all’interno di un progetto unitario di scissione.
Il capitale sociale della beneficiaria viene così determinato sulla base del valore complessivo dei patrimoni assegnati, e le partecipazioni emesse vengono attribuite proporzionalmente alle società scisse, in funzione dell’apporto da ciascuna effettuato. Ne deriva una struttura partecipativa della beneficiaria che riflette, in modo fedele, il contributo patrimoniale delle diverse società scorporanti, senza che ciò comporti alcuna deviazione dai principi tipici della scissione.
Scissione con scorporo e scissione ordinaria contestuali: la combinazione di modelli diversi.
Un secondo e più articolato scenario concerne l’ipotesi in cui, sempre a favore di un’unica società beneficiaria, una società proceda a una scissione con scorporo mentre un’altra realizzi una scissione ordinaria.
Anche in questo caso, il Triveneto afferma la piena ammissibilità dell’operazione.
La ricostruzione proposta muove dall’osservazione che le due società scisse operano secondo modelli diversi, ma compatibili. La società che effettua lo scorporo riceve direttamente le partecipazioni della beneficiaria, mentre la società che realizza la scissione ordinaria vede attribuite le partecipazioni ai propri soci. Il capitale sociale della beneficiaria, formatosi in conseguenza degli apporti patrimoniali ricevuti, viene dunque ripartito tra soggetti diversi: in parte tra le società scisse e in parte tra i soci delle società scisse.
Sotto il profilo sistematico, tale soluzione appare coerente con la disciplina codicistica, poiché ciascuna scissione mantiene la propria fisionomia tipica e i propri effetti caratteristici. L’unitarietà del progetto non comporta una confusione delle fattispecie, ma si risolve in un coordinamento procedimentale e funzionale, che il Notaio è chiamato a verificare e formalizzare con particolare attenzione.
La scissione “mista” di un’unica società: scorporo e scissione ordinaria nello stesso atto.
Una ulteriore variante, anch’essa ritenuta ammissibile dal Comitato Notarile del Triveneto, è quella in cui una medesima società scissa effettua, a favore di un’unica beneficiaria, un’attribuzione patrimoniale in parte mediante scorporo e in parte mediante scissione ordinaria.
In tale ipotesi, la beneficiaria emette partecipazioni che vengono assegnate, per una quota, alla società scissa (in relazione al patrimonio trasferito per scorporo) e, per la restante quota, ai soci della società scissa (in relazione al patrimonio trasferito per scissione ordinaria).
Anche in questo caso, la legittimità dell’operazione viene ricondotta all’assenza di divieti normativi e alla piena compatibilità funzionale delle due modalità di scissione. La società scissa, in sostanza, utilizza in modo flessibile gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, calibrando gli effetti dell’operazione in funzione delle proprie esigenze organizzative e strategiche.
Il fondamento sistematico delle massime L.G.1 e L.G.2.
Il filo conduttore delle massime del Triveneto in commento risiede in una concezione non formalistica della scissione con scorporo, intesa come species di un genus più ampio rappresentato dalla scissione. La definizione legislativa dello scorporo individua un modello tipico, ma non esaurisce tutte le possibili configurazioni dell’operazione, purché siano rispettati i tratti essenziali della scissione e non vengano elusi principi inderogabili.
In tale prospettiva, l’ammissibilità della scissione con scorporo “collettiva” appare coerente con la funzione economica dell’istituto e con la tradizionale apertura del diritto societario italiano verso operazioni complesse, purché sorrette da una causa concreta meritevole di tutela.
È evidente, tuttavia, che la realizzazione di tali schemi richiede un’attenta strutturazione del progetto di scissione e una puntuale attività di controllo da parte del Notaio.
Il ruolo del Notaio nella strutturazione delle operazioni di scissione complessa.
Le massime in commento confermano, ancora una volta, il ruolo centrale del Notaio non solo quale pubblico ufficiale chiamato a ricevere il verbale dell’assemblea che approva il progetto di scissione e l’atto di scissione, ma anche quale interprete qualificato della disciplina e garante della coerenza sistematica dell’operazione.
In particolare, nelle ipotesi di scissione con scorporo “collettiva”, il Notaio è chiamato a verificare la corretta individuazione dei patrimoni assegnati, la congruità dei criteri di valutazione, la proporzionalità delle partecipazioni attribuite e la chiarezza del progetto di scissione, specie con riguardo agli effetti sui soci e sulle società coinvolte.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla redazione del progetto di scissione, che dovrà esplicitare in modo analitico le diverse modalità di attribuzione delle partecipazioni, nonché alle relazioni illustrative e agli adempimenti pubblicitari, al fine di garantire la piena trasparenza dell’operazione nei confronti dei soci e dei terzi.
Considerazioni conclusive.
Le massime L.G.1 e L.G.2 del Triveneto rappresentano, dunque, un contributo di grande rilievo nella fase di prima applicazione dell’art. 2506.1 del Codice civile. Esse valorizzano la flessibilità della scissione con scorporo e ne confermano la piena integrazione nel sistema delle operazioni straordinarie, aprendo la strada a utilizzi evoluti e sofisticati dell’istituto.
La possibilità di realizzare scissioni con scorporo in forma “collettiva” o in combinazione con scissioni ordinarie consente di rispondere in modo efficace alle esigenze di riorganizzazione dei gruppi societari, senza forzature interpretative e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Ancora una volta, quindi, la prassi notarile si dimostra capace di accompagnare l’evoluzione normativa, offrendo soluzioni equilibrate e sistematicamente fondate, che il Notaio è chiamato a tradurre in negozi giuridicamente solidi e funzionalmente efficienti.
