L’importanza dell’assemblea nelle società di capitali
L’assemblea rappresenta l’organo fondamentale attraverso il quale i soci esercitano il potere decisionale che l’ordinamento gli riconosce, concorrendo a formare la volontà sociale. Si tratta di un momento essenziale per la vita della società, in cui si confrontano e si armonizzano gli interessi dei soci e si definiscono le linee strategiche della gestione. Nelle società di capitali, il principio di separazione tra proprietà e amministrazione fa sì che i soci siano chiamati a deliberare solo su specifiche materie, mentre l’amministrazione ordinaria è affidata agli organi gestori.
Tuttavia, il ruolo e le modalità di funzionamento dell’assemblea variano sensibilmente a seconda che si tratti di una società azionaria (società per azioni o società in accomandita per azioni) o di una società a responsabilità limitata, riflettendo la diversa impostazione normativa delle due tipologie e, a monte, la diversa rilevanza della persona del socio nelle due.
L’assemblea nella società azionarie: struttura e funzioni
Nelle società per azioni, la disciplina codicistica distingue chiaramente tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, prevedendo tra le due un riparto di competenze, ma anche differenti quorum. L’assemblea ordinaria (art. 2364 del Codice civile) è competente su materie di gestione ordinaria e controllo, come l’approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori e dei sindaci, la determinazione dei compensi, nonché le decisioni relative alla responsabilità degli organi sociali. L’assemblea straordinaria (art. 2365 del Codice civile), invece, è chiamata a deliberare su materie che incidono sulla struttura della società, quali modifiche statutarie, aumenti e riduzioni di capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusioni, scissioni e trasformazioni.
La convocazione dell’assemblea è un momento centrale: l’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto; è tuttavia possibile che lo statuto preveda una modalità di convocazione diversa, a condizione che tale modalità di convocazione garantisca a tutti i soggetti legittimati a partecipare di venire tempestivamente a conoscenza dell’adunanza. Si tratta di una forma di pubblicità legale finalizzata a garantire trasparenza e partecipazione. I quorum costitutivi cioè necessari ai fini della valida costituzione dell’assemblea) e deliberativi (cioè necessari per la valida adozione di delibere assembleari) variano a seconda della tipologia di assemblea e della convocazione, e sono generalmente più elevati per le deliberazioni straordinarie, a tutela dei soci di minoranza.
Lo svolgimento dell’assemblea è presieduto da un presidente, spesso il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico (ma può essere un soggetto diverso, nominato dai presenti), e richiede la redazione di un verbale. Nei casi più rilevanti, come l’adozione di delibere che determinano modifiche statutarie, il verbale deve essere redatto da un notaio, il cui ruolo si estende oltre la mera certificazione, comprendendo la verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni.
L’assemblea nella società a responsabilità limitata: flessibilità e autonomia statutaria
Nella società a responsabilità limitata, il legislatore ha previsto un modello organizzativo più snello e meno formalizzato rispetto a quello richiesto nelle società azionarie, coerente con la natura personalistica di questa forma societaria.
Nelle s.r.l., i soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge, dall’atto costitutivo o devolute loro dall’organo amministrativo, ma la normativa non impone che l’assunzione della deliberazione passi necessariamente per una delibera dell’organo assembleare. Invero, nelle sole s.r.l., accanto all’assemblea, prevista e disciplinata dall’art. 2479-bis del Codice civile, il legislatore prevede l’istituto delle decisioni dei soci (art. 2479 del Codice civile), in forza del quale i soci possono adottare delle decisioni organizzative rilevanti per la vita della società, senza ricorrere al formalismo dell’assemblea: la volontà sociale può infatti formarsi anche tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza convocare un’assemblea.
Nonostante la flessibilità, vi sono materie per le quali è comunque richiesta la deliberazione collegiale (art. 2479-bis del Codice civile), come l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie. La convocazione è disciplinata principalmente dall’atto costitutivo, che deve indicarne termini e modalità, garantendo comunque il diritto dei soci di essere informati e di partecipare, ma, nel silenzio dell’atto costitutivo, l’assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.
I quorum sono fissati dalla legge solo per alcune decisioni, come le modifiche statutarie (maggioranza dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale), mentre per le altre deliberazioni è lasciato ampio spazio all’autonomia statutaria. Anche in questo contesto, per le decisioni più rilevanti è richiesto l’intervento del notaio, che assicura la regolarità formale e sostanziale delle operazioni.
Si precisa che, a differenza di quanto previsto per le società azionarie, la disciplina delle s.r.l. non distingue mai tra assemblea “ordinaria” e “straordinaria”, né tra assemblea riunita in prima ed in seconda convocazione.
L’assemblea nella società a responsabilità limitata: flessibilità e autonomia statutaria
La disciplina delle assemblee, in generale, rappresenta un terreno fertile per il contenzioso societario. Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari costituiscono una delle principali cause di conflitto tra soci, con una casistica che spazia dalla violazione delle regole di convocazione alla mancata osservanza dei quorum, fino all’abuso di maggioranza e alla lesione dei diritti delle minoranze.
Per le società per azioni, il Codice civile disciplina tali vicende agli art. 2377-2379, mentre per le società a responsabilità limitata si applica l’art. 2479-ter del Codice civile, che consente a ciascun socio assente, dissenziente o astenuto di agire per far valere le proprie ragioni.
La distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere è fondamentale, poiché incide sui termini e sulle modalità dell’azione giudiziaria. Le deliberazioni nulle, come quelle aventi oggetto illecito o impossibile, sono imprescrittibili, mentre quelle annullabili, per vizi di convocazione o per difformità rispetto all’ordine del giorno, devono essere impugnate entro novanta giorni.
Le assemblee “digitali” e le prospettive evolutive
Un profilo di grande attualità riguarda l’evoluzione delle modalità di svolgimento delle assemblee, in particolare dopo la pandemia. L’emergenza sanitaria ha accelerato l’adozione di strumenti telematici, come le assemblee a distanza e le votazioni elettroniche, ponendo nuove sfide interpretative, che, insieme all’attuale panorama normativo e dottrinale, sono state rese oggetto di uno specifico contributo presente su questo sito, a cui si rinvia.
Le differenze tra assemblea di spa e assemblea di srl
Al netto delle singole differenze di normativa sopra analizzate, dalle considerazioni sinora svolte si evince che le differenze tra assemblea di s.p.a. ed assemblea di s.r.l. riflettono due logiche profondamente diverse.
Nelle società azionarie, la disciplina dell’assemblea mira alla tutela del mercato e degli investitori, giustificando forme rigorose di pubblicità, quorum elevati e formalismi procedurali. Nelle s.r.l., invece, prevale una logica contrattuale, ispirata alla centralità dell’autonomia privata e alla semplificazione operativa, che porta ad una tendenza verso la riduzione del formalismo assembleare, nei modi sopra evidenziati, fino ad approdare al superamento del dogma dell’assemblea, con la previsione dell’istituto delle decisioni dei soci.
Considerazioni conclusive
Conclusivamente, si può affermare che l’assemblea delle società di capitali non è soltanto un organo tecnico di formazione della volontà sociale, ma anche uno spazio di confronto, mediazione e partecipazione. Per il notaio, conoscere a fondo le regole di funzionamento dell’assemblea, coglierne le differenze tra s.p.a. e s.r.l. e anticiparne le possibili criticità significa svolgere un ruolo essenziale di garante dell’efficienza, della legalità e della funzionalità del sistema societario.
Le sfide future, soprattutto quelle legate alla digitalizzazione, renderanno ancora più centrale il ruolo del notaio nella costruzione di una governance societaria consapevole, responsabile ed efficiente, ma che garantisca sempre l’effettività del diritto dei soci alla partecipazione alla vita sociale.