Introduzione
L’adozione rappresenta un istituto giuridico di rilevanza cruciale nel nostro ordinamento, sotto il profilo sia giuridico che sociale.
Nata, inizialmente, come strumento di tutela del patrimonio, volto ad assicurare un erede a chi non aveva discendenti, poi consolidatasi come istituto a tutela del minore privo di un ambiente familiare adeguato, l’adozione è oggi anche espressione di nuove forme di genitorialità, non sempre coincidenti con quelle tradizionali: si pensi alla stepchild adoption, che consente di adottare, in alcuni specifici casi, il figlio biologico del partner, anche all’interno di coppie formate da due persone dello stesso sesso. L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha ampliato le possibilità di adozione, rispecchiando i mutamenti sociali e culturali che hanno investito il nostro Paese negli ultimi decenni.
Questo contributo si propone l’obiettivo di illustrare in modo chiaro e sintetico le diverse forme di adozione previste oggi dall’ordinamento italiano, evidenziando le differenze sostanziali tra esse, i presupposti e gli effetti giuridici.
Le forme di adozione riconosciute in Italia
L’ordinamento italiano prevede oggi quattro principali forme di adozione:
- tre regolate dalla Legge n. 184 del 1983, e cioè:
- l’adozione piena o legittimante;
- l’adozione internazionale;
- l’adozione in casi particolari;
- una disciplinata dal codice civile, agli artt. 291 e seguenti: l’adozione di persone maggiorenni.
Ognuna di queste forme ha presupposti, finalità e conseguenze giuridiche differenti, pur essendo accomunate dal tentativo di offrire una risposta al bisogno di affetto, cura e stabilità personale e patrimoniale dell’adottando ed è, per questo, opportuno, analizzarle separatamente.
L’adozione piena o legittimante
L’adozione piena o legittimante è la forma di adozione che realizza una completa equiparazione di status tra il figlio adottivo e il figlio biologico, che si pone in linea di continuità con il principio di unicità dello stato di figlio posto ex art. 315 del Codice civile.
Tale forma di adozione è disciplinata dagli artt. 1 e ss. della L. n. 184/1983 e si applica esclusivamente ai minori.
I requisiti soggettivi richiesti ai futuri genitori per l’adozione sono rigorosi: possono adottare solo due soggetti uniti tra loro in matrimonio da almeno tre anni (o conviventi da un tempo equivalente), che dimostrino idoneità morale, economica e sociale, e con almeno 18 anni di differenza rispetto al minore. In relazione al primo presupposto, si osserva che la L. n. 184/1983 costituisce una delle ipotesi, residuali, in cui la L. n. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha escluso l’equiparazione al coniuge dell’unito civile, con la conseguenza che questa forma di adozione è, ad oggi, ancora preclusa nel nostro Paese alle coppie formate da persone dello stesso sesso.
La procedura si conclude con una sentenza del Tribunale per i minorenni, che determina il prodursi degli effetti dell’adozione, che sono radicali. Il minore adottato rompe ogni legame giuridico con la famiglia d’origine e viene integrato pienamente nella famiglia degli adottanti, assumendone il cognome ed ereditandone lo status giuridico e patrimoniale.
L’adozione internazionale
Come sopra accennato, anche l’adozione internazionale è regolata dalla L. n. 184/1983, agli artt. 6 e seguenti, l’adozione internazionale si applica ai minori provenienti dall’estero, che vengono accolti da famiglie italiane, o viceversa, cioè il caso dell’adozione di un minore con cittadinanza italiana da parte di una famiglia estera.
Le condizioni per adottare e gli effetti della forma di adozione in esame sono identici a quelli dell’adozione legittimante. L’unica differenza è la dimensione transnazionale del procedimento, che comporta l’applicazione di convenzioni internazionali e la necessità di autorizzazioni specifiche da parte della Commissione per le adozioni internazionali.
L’adozione in casi particolari
L’art. 44 della L. n. 184/1983 prevede un’adozione più flessibile, applicabile in contesti che in cui non sono verificati i presupposti dell’adozione piena. Nello specifico, l’adozione in casi particolari può essere disposta nelle seguenti ipotesi:
- Minore orfano di entrambi i genitori, che viene adottato da parenti fino al sesto grado;
- Adozione del figlio del coniuge dell’adottante;
- Minore adottato da un soggetto con il quale ha già instaurato legami affettivi consolidati;
- Impossibilità di affidamento preadottivo, sia per ragioni materiali che giuridiche. Quest’ultima ipotesi ha avuto particolare rilievo giurisprudenziale, perché ha aperto le porte all’adozione anche da parte di soggetti single o uniti civilmente, che non possono accedere all’adozione piena. È in questo contesto che si colloca anche la discussa ed attualissima stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio del partner. Invero, mentre l’art. 44, lett. b), si applica espressamente al solo coniuge, la giurisprudenza ha interpretato la lettera d) come una possibile base giuridica per consentire l’adozione anche da parte del partner unito civilmente o convivente di fatto, purché sia impossibilitato a ricorrere alle forme ordinarie di adozione.
Un tema centrale riguarda, poi, gli effetti successori e familiari dell’adozione in casi particolari: l’art. 55 della L. n. 184/1983 richiama infatti le disposizioni del Codice civile dettate in materia di adozione del maggiorenne, che saranno analizzate infra. Tra le norme richiamate, in particolare, l’art. 300 del Codice civile (che prevede che l’adozione non crea alcun rapporto giuridico tra l’adottato e la famiglia dell’adottante e che l’adottato mantiene tutti i diritti e doveri nei confronti della famiglia d’origine) e l’art. 304 del Codice civile (che dispone che l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto nella successione dell’adottato).
Tuttavia, la dottrina più recente e la Corte costituzionale, con sentenza n. 79 del 2022, hanno superato questo impianto, affermando l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 nella parte in cui richiama norme che penalizzano il minore adottato in casi particolari rispetto a quello adottato in via piena e legittimante.
L’adozione di maggiorenne
Disciplinata dagli artt. 291 e ss. del Codice civile, l’adozione di maggiorenne ha una natura e una funzione molto diverse rispetto alle altre forme di adozione finora analizzate.
Questa forma di adozione, infatti, non ha lo scopo primario di proteggere un minore, bensì, come accennato sopra, quello – spesso legato a tradizioni familiari o esigenze patrimoniali – di creare un legame giuridico tra due persone adulte.
L’adottato, invero, mantiene i rapporti giuridici con la propria famiglia d’origine e non entra nella famiglia dell’adottante (art 300 del Codice civile cit.). Inoltre, non si crea un rapporto di reciprocità ereditaria: l’adottato può succedere all’adottante, ma non viceversa (art 304 del Codice civile cit.).
In relazione alla forma di adozione in commento, poi, è necessario evidenziare una circostanza di ordine generale. Invero, come detto, l’adozione di maggiorenne è l’unica forma di adozione conosciuta dal Codice civile e, pertanto, ogni qual volta il Codice menziona le figure di adottato o adottante o l’istituto dell’adozione in generale, il riferimento deve essere inteso unicamente all’adozione codicistica, laddove alle altre tre forme di adozione si applicano unicamente le norme codicistiche che disciplinano il rapporto tra genitori e figli.
Conclusioni
Il panorama dell’adozione in Italia è variegato e in continua evoluzione. Se l’adozione piena e quella internazionale si fondano su un modello tradizionale e simmetrico di filiazione, l’adozione in casi particolari e quella dei maggiorenni offrono risposte più elastiche ad esigenze di diversa natura.
L’adozione in casi particolari, in particolare, ha svolto, e continua a svolgere, come osservato, un ruolo di apertura verso nuove forme di genitorialità, permettendo, grazie all’interpretazione giurisprudenziale, di riconoscere diritti anche in contesti non convenzionali, come la stepchild adoption.
Il filo conduttore di questa evoluzione resta il principio del superiore interesse del minore, sempre più riconosciuto come criterio guida per interpretare e applicare le norme sull’adozione.